Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune
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Parte IGovernance per il PNRR e il PNC
Art. 1Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR
Art. 2Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Art. 3Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso
Art. 4 Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR
Art. 4-bisDisposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni
Art. 5 Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee
Art. 6 Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria delle risorse delPNRR
Art. 6-bisFlessibilità per l’utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR
Art. 6-terDisposizioni per il rafforzamento dell’operatività dell’Amministrazione finanziaria
Art. 7Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC
Art. 7-bisDisposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi
Art. 7-terDisposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici
Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo I Rafforzamento della capacità amministrativa
Art. 8 Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
Art. 8-bisFondo per l’avvio di opere indifferibili
Art. 9Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici
Art. 10 Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, componente 1 Asse 2
Art. 11 Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 12Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA
Art. 13 Disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Titolo II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure
Capo I Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione
Art. 14Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi
Art. 14-bisDisposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma
Art. 15 Contributo dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti localiall’attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR
Art. 15-bisContributo dell’Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC
Art. 16Contributo dell’Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale
Art. 17Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza
Art. 18 Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti
Art. 19Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale
Art. 20Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR
Art. 21Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità
Art. 22 Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio
Capo II Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
Art. 23 Equipe formative territoriali
Art. 24Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali
Art. 25Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell’istruzione
Capo III Disposizioni urgenti in materia di universita' e ricerca
Art. 26 Disposizioni in materia di università e ricerca
Art. 27 Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’università e della ricerca
Art. 28 Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari
Capo IV Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
Art. 29Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
Art. 29-bisDisposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche
Capo V Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei Comuni
Art. 30Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145
Art. 31 Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l’attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici».
Capo VI Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 31-bisMisure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016
Art. 31-terAttribuzione di risorse alla regione Molise per l’adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata
Art. 32Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Art. 33Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 34Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR
Capo VII Disposizioni urgenti in materia di giustizia
Art. 35Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali
Art. 36Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione
Art. 37Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Art. 38Disposizioni in materia di crisi di impresa
Art. 39Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Art. 40Disposizioni in materia di giustizia tributaria
Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica
Art. 41Semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile
Art. 42Interventi di rinaturazione dell’area del Po e misure per l’approvvigionamento idrico
Art. 43Disposizioni per l’efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC
Art. 44Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR
Art. 45Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO2 e supporto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all’inquinamento atmosferico
Art. 45-bisSupporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS
Capo IX Disposizioni urgenti in materia di beni culturali
Art. 46Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali
Capo X Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Art. 47Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
Art. 47-bisIntroduzione di una regolazione cost reflectivedelle tariffe del servizio di teleriscaldamento
Art. 48Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo
Art. 49Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici
Art. 49-bisImpianti alimentati a biomassa solida
Parte III Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune
Titolo I Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione
Art. 50Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l’integrazione con il PNRR
Art. 51 Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei
Art. 51-bisDisposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale
Art. 52Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale
Art. 53 Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
Titolo II Disposizioni urgenti in materia di politica agricola comune
Art. 54 Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC
Titolo III Disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili
Art. 55 Agenzia italiana per la gioventù
Parte IV - Disposizioni finali
Art. 56Disposizione finanziaria
Art. 57Clausola di salvaguardia
Art. 58Entrata in vigore
Articolo 5
Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee
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1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell’ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per l’identificazione fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici. L’acquisizione dei dati di cui al primo periodo può comprendere anche i dati relativi alla salute, ai minori d’età e agli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, esclusivamente nel caso in cui l’acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalità rigorosamente proporzionate alla finalità perseguita. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. In relazione ai dati di cui al comma 1, Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonché agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:

a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, nell’ambito delle informazioni di cui all’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all’articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all’articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

4. È in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10 del predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dei dati relativi a soggetti minori di età.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l’acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all’attività di monitoraggio del PNRR nonché del PNC di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all’intervento, l’acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario.

6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi ... in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all’atto di concessione dell’incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l’efficacia, i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. All’articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa all’assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potrà essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.».