Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune
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Parte IGovernance per il PNRR e il PNC
Art. 1Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR
Art. 2Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Art. 3Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso
Art. 4 Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR
Art. 4-bisDisposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni
Art. 5 Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee
Art. 6 Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria delle risorse delPNRR
Art. 6-bisFlessibilità per l’utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR
Art. 6-terDisposizioni per il rafforzamento dell’operatività dell’Amministrazione finanziaria
Art. 7Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC
Art. 7-bisDisposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi
Art. 7-terDisposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici
Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo I Rafforzamento della capacità amministrativa
Art. 8 Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
Art. 8-bisFondo per l’avvio di opere indifferibili
Art. 9Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici
Art. 10 Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, componente 1 Asse 2
Art. 11 Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 12Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA
Art. 13 Disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Titolo II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure
Capo I Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione
Art. 14Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi
Art. 14-bisDisposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma
Art. 15 Contributo dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti localiall’attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR
Art. 15-bisContributo dell’Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC
Art. 16Contributo dell’Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale
Art. 17Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza
Art. 18 Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti
Art. 19Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale
Art. 20Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR
Art. 21Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità
Art. 22 Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio
Capo II Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
Art. 23 Equipe formative territoriali
Art. 24Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali
Art. 25Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell’istruzione
Capo III Disposizioni urgenti in materia di universita' e ricerca
Art. 26 Disposizioni in materia di università e ricerca
Art. 27 Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’università e della ricerca
Art. 28 Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari
Capo IV Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
Art. 29Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
Art. 29-bisDisposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche
Capo V Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei Comuni
Art. 30Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145
Art. 31 Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l’attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici».
Capo VI Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 31-bisMisure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016
Art. 31-terAttribuzione di risorse alla regione Molise per l’adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata
Art. 32Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Art. 33Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 34Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR
Capo VII Disposizioni urgenti in materia di giustizia
Art. 35Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali
Art. 36Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione
Art. 37Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Art. 38Disposizioni in materia di crisi di impresa
Art. 39Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Art. 40Disposizioni in materia di giustizia tributaria
Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica
Art. 41Semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile
Art. 42Interventi di rinaturazione dell’area del Po e misure per l’approvvigionamento idrico
Art. 43Disposizioni per l’efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC
Art. 44Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR
Art. 45Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO2 e supporto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all’inquinamento atmosferico
Art. 45-bisSupporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS
Capo IX Disposizioni urgenti in materia di beni culturali
Art. 46Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali
Capo X Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Art. 47Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
Art. 47-bisIntroduzione di una regolazione cost reflectivedelle tariffe del servizio di teleriscaldamento
Art. 48Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo
Art. 49Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici
Art. 49-bisImpianti alimentati a biomassa solida
Parte III Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune
Titolo I Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione
Art. 50Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l’integrazione con il PNRR
Art. 51 Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei
Art. 51-bisDisposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale
Art. 52Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale
Art. 53 Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
Titolo II Disposizioni urgenti in materia di politica agricola comune
Art. 54 Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC
Titolo III Disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili
Art. 55 Agenzia italiana per la gioventù
Parte IV - Disposizioni finali
Art. 56Disposizione finanziaria
Art. 57Clausola di salvaguardia
Art. 58Entrata in vigore
Articolo 2
Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Fino al 31 dicembre 2026, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla quale è preposto un coordinatore, articolata in quattro direzioni generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicura il supporto all’Autorità politica delegata in materia di PNRR per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo relativamente all’attuazione del Piano;

b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall’attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) in collaborazione con l’Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;

d) sovraintende allo svolgimento dell’attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;

e) assicura, in collaborazione con l’Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione PNRR sono, altresì, trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dal presente decreto, nonché quelli previsti dall’articolo 5, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.304.380 per l’anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è assicurato alla Struttura di missione PNRR l’accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 è composta da un contingente di nove unità dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale, individuato anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa complessivo di euro 5.051.076 per l’anno 2023 e di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l’anno 2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all’atto del conferimento dell’incarico. Alle posizioni dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l’anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR è autorizzata, altresì, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il personale assunto secondo le modalità di cui al primo periodo viene inquadrato nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite l’organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le modalità di formazione del contingente di cui al comma 4 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell’ambito della Struttura di missione PNRR.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.632.669 per l’anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:

a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) quanto ad euro 5.394.771 per l’anno 2023 e ad euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.