Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune
Menu
Parte IGovernance per il PNRR e il PNC
Art. 1Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR
Art. 2Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Art. 3Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso
Art. 4 Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR
Art. 4-bisDisposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni
Art. 5 Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee
Art. 6 Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria delle risorse delPNRR
Art. 6-bisFlessibilità per l’utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR
Art. 6-terDisposizioni per il rafforzamento dell’operatività dell’Amministrazione finanziaria
Art. 7Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC
Art. 7-bisDisposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi
Art. 7-terDisposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici
Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo I Rafforzamento della capacità amministrativa
Art. 8 Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
Art. 8-bisFondo per l’avvio di opere indifferibili
Art. 9Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici
Art. 10 Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, componente 1 Asse 2
Art. 11 Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 12Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA
Art. 13 Disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Titolo II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure
Capo I Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione
Art. 14Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi
Art. 14-bisDisposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma
Art. 15 Contributo dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti localiall’attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR
Art. 15-bisContributo dell’Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC
Art. 16Contributo dell’Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale
Art. 17Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza
Art. 18 Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti
Art. 19Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale
Art. 20Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR
Art. 21Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità
Art. 22 Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio
Capo II Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
Art. 23 Equipe formative territoriali
Art. 24Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali
Art. 25Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell’istruzione
Capo III Disposizioni urgenti in materia di universita' e ricerca
Art. 26 Disposizioni in materia di università e ricerca
Art. 27 Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’università e della ricerca
Art. 28 Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari
Capo IV Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
Art. 29Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
Art. 29-bisDisposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche
Capo V Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei Comuni
Art. 30Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145
Art. 31 Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l’attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici».
Capo VI Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 31-bisMisure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016
Art. 31-terAttribuzione di risorse alla regione Molise per l’adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata
Art. 32Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Art. 33Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 34Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR
Capo VII Disposizioni urgenti in materia di giustizia
Art. 35Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali
Art. 36Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione
Art. 37Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Art. 38Disposizioni in materia di crisi di impresa
Art. 39Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Art. 40Disposizioni in materia di giustizia tributaria
Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica
Art. 41Semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile
Art. 42Interventi di rinaturazione dell’area del Po e misure per l’approvvigionamento idrico
Art. 43Disposizioni per l’efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC
Art. 44Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR
Art. 45Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO2 e supporto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all’inquinamento atmosferico
Art. 45-bisSupporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS
Capo IX Disposizioni urgenti in materia di beni culturali
Art. 46Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali
Capo X Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Art. 47Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
Art. 47-bisIntroduzione di una regolazione cost reflectivedelle tariffe del servizio di teleriscaldamento
Art. 48Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo
Art. 49Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici
Art. 49-bisImpianti alimentati a biomassa solida
Parte III Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune
Titolo I Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione
Art. 50Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l’integrazione con il PNRR
Art. 51 Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei
Art. 51-bisDisposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale
Art. 52Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale
Art. 53 Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
Titolo II Disposizioni urgenti in materia di politica agricola comune
Art. 54 Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC
Titolo III Disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili
Art. 55 Agenzia italiana per la gioventù
Parte IV - Disposizioni finali
Art. 56Disposizione finanziaria
Art. 57Clausola di salvaguardia
Art. 58Entrata in vigore
Articolo 14
Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui all’articolo 50, comma 3, del presente decreto ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all’articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

b) all’articolo 10, dopo il comma 6-quater è aggiunto il seguente: «6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 sottoposti al parere di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Amministrazione competente ha già chiesto l’iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

c) dopo l’articolo 18-bis, è inserito il seguente: «Art. 18-ter - (Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali) -1. Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell’intervento può proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica l’avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»;

d) all’articolo 48: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dai fondi strutturali dell’Unione europea» sono inserite le seguenti: «, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse»; 2) il comma 5 è sostituito dai seguenti: «5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo , del presente articolo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all’articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. 5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all’autorità competente ai fini dell’espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 23. 5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d’opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l’esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell’intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l’avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all’articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13. 5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994. 5-quinquies. In deroga all’articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l’ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all’esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all’approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.»;

e) all’articolo 53-bis: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.»; 2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi di cui all’articolo 48, comma 5 ,»; 3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso; 4) il comma 5 è abrogato.

2. All’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del 2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi dell’ articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’ affidamento dei servizi tecnici e dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l’indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell’ articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all’articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell’avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell’articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo ...».

3. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l’individuazione di un unico soggetto attuatore.

4. ... limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.

4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all’articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell’azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le prefetture, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato su proposta dell’Amministrazione centrale titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti delle risorse del PNC disponibili, l’assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del PNC

5. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo le parole: «nei confronti dell’amministrazione titolare dell’investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241».

6. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all’esproprio, di cui all’articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall’articolo 11, comma 2, dall’articolo 13, comma 5, dall’articolo 14, comma 3, lettera a), dall’articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall’articolo 22, commi 3 e 5, dall’articolo 22-bis, comma 4, dall’articolo 23, comma 5, dall’articolo 24, dall’articolo 25, comma 4, dall’articolo 26, comma 10, dall’articolo 27, comma 2, dall’articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall’articolo 46 e dall’articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all’articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

8. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: "Fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024" e le parole: «è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell’Unione europea;».

9. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 451 è inserito il seguente: «451-bis. Per l’erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi delle procedure previste dall’articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo è autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per l’anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.».

9-bis. La presentazione dell’istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento