Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune
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Parte IGovernance per il PNRR e il PNC
Art. 1Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR
Art. 2Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Art. 3Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso
Art. 4 Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR
Art. 4-bisDisposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni
Art. 5 Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee
Art. 6 Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria delle risorse delPNRR
Art. 6-bisFlessibilità per l’utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR
Art. 6-terDisposizioni per il rafforzamento dell’operatività dell’Amministrazione finanziaria
Art. 7Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC
Art. 7-bisDisposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi
Art. 7-terDisposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici
Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo I Rafforzamento della capacità amministrativa
Art. 8 Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
Art. 8-bisFondo per l’avvio di opere indifferibili
Art. 9Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici
Art. 10 Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, componente 1 Asse 2
Art. 11 Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 12Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA
Art. 13 Disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Titolo II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure
Capo I Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione
Art. 14Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi
Art. 14-bisDisposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma
Art. 15 Contributo dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti localiall’attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR
Art. 15-bisContributo dell’Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC
Art. 16Contributo dell’Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale
Art. 17Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza
Art. 18 Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti
Art. 19Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale
Art. 20Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR
Art. 21Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità
Art. 22 Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio
Capo II Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
Art. 23 Equipe formative territoriali
Art. 24Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali
Art. 25Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell’istruzione
Capo III Disposizioni urgenti in materia di universita' e ricerca
Art. 26 Disposizioni in materia di università e ricerca
Art. 27 Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’università e della ricerca
Art. 28 Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari
Capo IV Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
Art. 29Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
Art. 29-bisDisposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche
Capo V Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei Comuni
Art. 30Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145
Art. 31 Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l’attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici».
Capo VI Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 31-bisMisure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016
Art. 31-terAttribuzione di risorse alla regione Molise per l’adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata
Art. 32Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Art. 33Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 34Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR
Capo VII Disposizioni urgenti in materia di giustizia
Art. 35Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali
Art. 36Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione
Art. 37Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Art. 38Disposizioni in materia di crisi di impresa
Art. 39Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Art. 40Disposizioni in materia di giustizia tributaria
Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica
Art. 41Semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile
Art. 42Interventi di rinaturazione dell’area del Po e misure per l’approvvigionamento idrico
Art. 43Disposizioni per l’efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC
Art. 44Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR
Art. 45Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO2 e supporto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all’inquinamento atmosferico
Art. 45-bisSupporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS
Capo IX Disposizioni urgenti in materia di beni culturali
Art. 46Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali
Capo X Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Art. 47Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
Art. 47-bisIntroduzione di una regolazione cost reflectivedelle tariffe del servizio di teleriscaldamento
Art. 48Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo
Art. 49Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici
Art. 49-bisImpianti alimentati a biomassa solida
Parte III Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune
Titolo I Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione
Art. 50Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l’integrazione con il PNRR
Art. 51 Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei
Art. 51-bisDisposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale
Art. 52Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale
Art. 53 Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
Titolo II Disposizioni urgenti in materia di politica agricola comune
Art. 54 Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC
Titolo III Disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili
Art. 55 Agenzia italiana per la gioventù
Parte IV - Disposizioni finali
Art. 56Disposizione finanziaria
Art. 57Clausola di salvaguardia
Art. 58Entrata in vigore
Articolo 24
Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l’incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica , compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, è consentito l’utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d’asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.

2. All’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate; i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.».

3. Al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:

a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 del presente articolo;

b) possono, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l’affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l’attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, previste dall’articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. ai sensi dell’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione.

5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

6. All’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all’appalto per l’affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico- finanziari e tecnico-organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall’incarico.».

6-bis. All’articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: 1) all’alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette mesi"; 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023";

b) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette mesi".