7 | Competenza del giudice di pace | |
---|---|---|
37 | Difetto di giurisdizione | |
40 | Connessione | |
47 | Procedimento del regolamento di competenza | |
48 | Sospensione dei processi | |
49 | Sentenza di regolamento di competenza | |
50-bis | Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale | |
78 | Curatore speciale | |
80 | Provvedimento di nomina del curatore speciale | |
96 | Responsabilità aggravata | |
101 | Principio del contraddittorio | |
118 | Ordine d'ispezione di persone e di cose | |
121 | Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti | |
127 | Direzione dell'udienza | |
127-bis | Udienza mediante collegamenti audiovisivi | |
127-ter | Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza | |
136 | Comunicazioni | |
137 | Notificazioni | |
139 | Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio | |
147(1) | Tempo delle notificazioni | |
149-bis | Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall’ufficiale giudiziario | |
163 | Contenuto della citazione | |
163-bis | Termini per comparire | |
164 | Nullità della citazione | |
165 | Costituzione dell'attore | |
166 | Costituzione del convenuto | |
167 | Comparsa di risposta | |
168-bis | Designazione del giudice istruttore | |
171 | Ritardata costituzione delle parti | |
171-bis | Verifiche preliminari | |
171-ter | Memorie integrative | |
182 | Difetto di rappresentanza o di autorizzazione | |
183 | Prima comparizione delle parti e trattazione della causa | |
183-bis | Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione | |
183-ter | Ordinanza di accoglimento della domanda | |
183-quater | Ordinanza di rigetto della domanda | |
184 | Udienza di assunzione dei mezzi di prova | |
185 | Tentativo di conciliazione | |
185-bis | Proposta di conciliazione del giudice | |
187 | Provvedimenti del giudice istruttore | |
188 | Attività istruttoria del giudice | |
189 | Rimessione al collegio | |
190 | Comparse conclusionali e memorie | |
191 | Nomina del consulente tecnico | |
193 | Giuramento del consulente | |
210 | Ordine di esibizione alla parte o al terzo | |
213 | Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione | |
225 | Decisione sulla querela | |
226 | Contenuto della sentenza | |
267 | Costituzione del terzo interveniente | |
268 | Termine per l'intervento | |
269 | Chiamata di un terzo in causa | |
271 | Costituzione del terzo chiamato | |
275 | Decisione del collegio | |
275-bis | Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio | |
281-quinquies | Decisione a seguito di trattazione scritta o mista | |
281-sexies | Decisione a seguito di trattazione orale | |
281-septies | Rimessione della causa al giudice monocratico | |
281-octies | Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale | |
281-nonies | Connessione | |
281-decies | Ambito di applicazione | |
281-undecies | Forma della domanda e costituzione delle parti | |
281-duodecies | Procedimento | |
281-terdecies | Decisione | |
283 | Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello | |
291 | Contumacia del convenuto | |
316 | Forma della domanda | |
317 | Rappresentanza davanti al giudice di pace | |
318 | Contenuto della domanda | |
319 | Costituzione delle parti | |
320 | Trattazione della causa | |
321 | Decisione | |
326 | Decorrenza dei termini | |
334 | Impugnazioni incidentali tardive | |
342 | Forma dell'appello | |
343 | Modo e termine dell'appello incidentale | |
348 | Improcedibilità dell'appello | |
348-bis | Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello | |
348-ter | Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello | |
349-bis | Nomina dell’istruttore | |
350 | Trattazione | |
350-bis | Decisione a seguito di discussione orale | |
351 | Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria | |
352 | Decisione | |
353 | Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione | |
354 | Rimessione al primo giudice | |
356 | Ammissione e assunzione di prove | |
360 | Sentenze impugnabili e motivi di ricorso | |
362 | Altri casi di ricorso | |
363-bis | Rinvio pregiudiziale | |
366 | Contenuto del ricorso | |
369 | Deposito del ricorso | |
370 | Controricorso | |
371 | Ricorso incidentale | |
372 | Produzione di altri documenti | |
375 | Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio | |
376 | Assegnazione dei ricorsi alle sezioni | |
377 | Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente | |
378 | Deposito di memorie | |
379 | Discussione | |
380 | Deliberazione della sentenza | |
380-bis | Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati | |
380-bis.1 | Procedimento per la decisione in camera di consiglio | |
380-ter | Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza | |
383 | Cassazione con rinvio | |
390 | Rinuncia | |
391-bis | Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione | |
391-quater | Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo | |
397 | Revocazione proponibile dal pubblico ministero | |
430 | Deposito della sentenza | |
434 | Deposito del ricorso in appello | |
436-bis | Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello | |
437 | Udienza di discussione | |
438 | Deposito della sentenza di appello | |
441-bis | Controversie in materia di licenziamento | |
441-ter | Licenziamento del socio della cooperativa | |
441-quater | Licenziamento discriminatorio | |
473-bis | Ambito di applicazione | |
473-bis.1 | Composizione dell’organo giudicante | |
473-bis.2 | Poteri del giudice | |
473-bis.3 | Poteri del pubblico ministero | |
473-bis.4 | Ascolto del minore | |
473-bis.5 | Modalità dell’ascolto | |
473-bis.6 | Rifiuto del minore a incontrare il genitore | |
473-bis.7 | Nomina del tutore e del curatore del minore | |
473-bis.8 | Curatore speciale del minore | |
473-bis.9 | Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave | |
473-bis.10 | Mediazione familiare | |
473-bis.11 | Competenza per territorio | |
473-bis.12 | Forma della domanda | |
473-bis.13 | Ricorso del pubblico ministero | |
473-bis.14 | Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza | |
473-bis.15 | Provvedimenti indifferibili | |
473-bis.16 | Costituzione del convenuto | |
473-bis.17 | Ulteriori difese | |
473-bis.18 | Dovere di leale collaborazione | |
473-bis.19 | Nuove domande e nuovi mezzi di prova | |
473-bis.20 | Intervento volontario | |
473-bis.21 | Udienza di comparizione delle parti | |
473-bis.22 | Provvedimenti del giudice | |
473-bis.23 | Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti | |
473-bis.24 | Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti | |
473-bis.25 | Consulenza tecnica d’ufficio | |
473-bis.26 | Nomina di un esperto su richiesta delle parti | |
473-bis.27 | Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori | |
473-bis.28 | Decisione della causa | |
473-bis.29 | Modificabilità dei provvedimenti | |
473-bis.30 | Forma dell’appello | |
473-bis.31 | Decreto del presidente | |
473-bis.32 | Costituzione dell’appellato e appello incidentale | |
473-bis.33 | Intervento del pubblico ministero | |
473-bis.34 | Udienza di discussione | |
473-bis.35 | Domande ed eccezioni nuove | |
473-bis.36 | Garanzie a tutela del credito | |
473-bis.37 | Pagamento diretto del terzo | |
473-bis.38 | Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento | |
473-bis.39 | Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni | |
473-bis.40 | Ambito di applicazione | |
473-bis.41 | Forma della domanda | |
473-bis.42 | Procedimento | |
473-bis.43 | Mediazione familiare | |
473-bis.44 | Attività istruttoria | |
473-bis.45 | Ascolto del minore | |
473-bis.46 | Provvedimenti del giudice | |
473-bis.47 | Competenza | |
473-bis.48 | Produzioni documentali | |
473-bis.49 | Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio | |
473-bis.50 | Provvedimenti temporanei e urgenti | |
473-bis.51 | Procedimento su domanda congiunta | |
473-bis.52 | Forma della domanda | |
473-bis.53 | Provvedimenti del presidente | |
473-bis.54 | Udienza di comparizione | |
473-bis.55 | Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio | |
473-bis.56 | Impugnazione | |
473-bis.57 | Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione | |
473-bis.58 | Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno | |
473-bis.59 | Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso | |
473-bis.60 | Procedimento per la dichiarazione d’assenza | |
473-bis.61 | Immissione nel possesso temporaneo dei beni | |
473-bis.62 | Procedimento per la dichiarazione di morte presunta | |
473-bis.63 | Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione | |
473-bis.64 | Provvedimenti su parere del giudice tutelare | |
473-bis.65 | Vendita di beni | |
473-bis.66 | Esito negativo dell’incanto | |
473-bis.67 | Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare | |
473-bis.68 | Procedimento | |
473-bis.69 | Ordini di protezione contro gli abusi familiari | |
473-bis.70 | Contenuto degli ordini di protezione | |
473-bis.71 | Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari | |
473-ter | Rinvio | |
474 | Titolo esecutivo | |
475 | Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale | |
476 | Altre copie in forma esecutiva | |
478 | Prestazione della cauzione | |
479 | Notificazione del titolo esecutivo e del precetto | |
488 | Fascicolo dell’esecuzione | |
492 | Forma del pignoramento | |
492-bis | Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare | |
534-ter | Ricorso al giudice dell’esecuzione | |
559 | Custodia dei beni pignorati | |
560 | Modo della custodia | |
567 | Istanza di vendita | |
568-bis | Vendita diretta | |
569-bis | Modalità della vendita diretta | |
570 | Avviso della vendita | |
585 | Versamento del prezzo | |
586 | Trasferimento del bene espropriato | |
591-bis | Delega delle operazioni di vendita | |
591-ter | Ricorso al giudice dell’esecuzione | |
596 | Formazione del progetto di distribuzione | |
597 | Mancata comparizione | |
598 | Approvazione del progetto | |
614-bis | Misure di coercizione indiretta | |
654 | Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione | |
657 | Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione | |
663 | Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato | |
669-quinquies | Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale | |
669-octies | Provvedimento di accoglimento | |
669-novies | Inefficacia del provvedimento cautelare | |
669-decies | Revoca e modifica | |
739 | Reclami delle parti | |
810 | Nomina degli arbitri | |
813 | Accettazione degli arbitri | |
815 | Ricusazione degli arbitri | |
816-bis.1 | Domanda di arbitrato | |
818 | Provvedimenti cautelari | |
818-bis | Reclamo | |
818-ter | Attuazione | |
819-ter | Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria | |
819-quater | Riassunzione della causa | |
822 | Norme per la deliberazione | |
828 | Impugnazione per nullità | |
838-bis | Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie | |
838-ter | Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale | |
838-quater | Decisione secondo diritto | |
838-quinquies | Risoluzione di contrasti sulla gestione di società | |
839 | Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri | |
840 | Opposizione | |
702-bis | Forma della domanda. Costituzione delle parti | |
702-ter | Procedimento | |
702-quater | Appello |
Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.
Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.
Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.