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Codice Procedura Civile
7 Competenza del giudice di pace
37 Difetto di giurisdizione
40 Connessione
47 Procedimento del regolamento di competenza
48 Sospensione dei processi
49 Sentenza di regolamento di competenza
50-bis Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale
78 Curatore speciale
80 Provvedimento di nomina del curatore speciale
96 Responsabilità aggravata
101 Principio del contraddittorio
118 Ordine d'ispezione di persone e di cose
121 Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti
127 Direzione dell'udienza
127-bis Udienza mediante collegamenti audiovisivi
127-ter Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza
136 Comunicazioni
137 Notificazioni
139 Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
147(1) Tempo delle notificazioni
149-bis Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall’ufficiale giudiziario
163 Contenuto della citazione
163-bis Termini per comparire
164 Nullità della citazione
165 Costituzione dell'attore
166 Costituzione del convenuto
167 Comparsa di risposta
168-bis Designazione del giudice istruttore
171 Ritardata costituzione delle parti
171-bis Verifiche preliminari
171-ter Memorie integrative
182 Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
183 Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
183-bis Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione
183-ter Ordinanza di accoglimento della domanda
183-quater Ordinanza di rigetto della domanda
184 Udienza di assunzione dei mezzi di prova
185 Tentativo di conciliazione
185-bis Proposta di conciliazione del giudice
187 Provvedimenti del giudice istruttore
188 Attività istruttoria del giudice
189 Rimessione al collegio
190 Comparse conclusionali e memorie
191 Nomina del consulente tecnico
193 Giuramento del consulente
210 Ordine di esibizione alla parte o al terzo
213 Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione
225 Decisione sulla querela
226 Contenuto della sentenza
267 Costituzione del terzo interveniente
268 Termine per l'intervento
269 Chiamata di un terzo in causa
271 Costituzione del terzo chiamato
275 Decisione del collegio
275-bis Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio
281-quinquies Decisione a seguito di trattazione scritta o mista
281-sexies Decisione a seguito di trattazione orale
281-septies Rimessione della causa al giudice monocratico
281-octies Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale
281-nonies Connessione
281-decies Ambito di applicazione
281-undecies Forma della domanda e costituzione delle parti
281-duodecies Procedimento
281-terdecies Decisione
283 Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
291 Contumacia del convenuto
316 Forma della domanda
317 Rappresentanza davanti al giudice di pace
318 Contenuto della domanda
319 Costituzione delle parti
320 Trattazione della causa
321 Decisione
326 Decorrenza dei termini
334 Impugnazioni incidentali tardive
342 Forma dell'appello
343 Modo e termine dell'appello incidentale
348 Improcedibilità dell'appello
348-bis Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello
348-ter Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello
349-bis Nomina dell’istruttore
350 Trattazione
350-bis Decisione a seguito di discussione orale
351 Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
352 Decisione
353 Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione
354 Rimessione al primo giudice
356 Ammissione e assunzione di prove
360 Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
362 Altri casi di ricorso
363-bis Rinvio pregiudiziale
366 Contenuto del ricorso
369 Deposito del ricorso
370 Controricorso
371 Ricorso incidentale
372 Produzione di altri documenti
375 Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio
376 Assegnazione dei ricorsi alle sezioni
377 Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente
378 Deposito di memorie
379 Discussione
380 Deliberazione della sentenza
380-bis Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
380-bis.1 Procedimento per la decisione in camera di consiglio
380-ter Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza
383 Cassazione con rinvio
390 Rinuncia
391-bis Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
391-quater Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo
397 Revocazione proponibile dal pubblico ministero
430 Deposito della sentenza
434 Deposito del ricorso in appello
436-bis Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello
437 Udienza di discussione
438 Deposito della sentenza di appello
441-bis Controversie in materia di licenziamento
441-ter Licenziamento del socio della cooperativa
441-quater Licenziamento discriminatorio
473-bis Ambito di applicazione
473-bis.1 Composizione dell’organo giudicante
473-bis.2 Poteri del giudice
473-bis.3 Poteri del pubblico ministero
473-bis.4 Ascolto del minore
473-bis.5 Modalità dell’ascolto
473-bis.6 Rifiuto del minore a incontrare il genitore
473-bis.7 Nomina del tutore e del curatore del minore
473-bis.8 Curatore speciale del minore
473-bis.9 Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave
473-bis.10 Mediazione familiare
473-bis.11 Competenza per territorio
473-bis.12 Forma della domanda
473-bis.13 Ricorso del pubblico ministero
473-bis.14 Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza
473-bis.15 Provvedimenti indifferibili
473-bis.16 Costituzione del convenuto
473-bis.17 Ulteriori difese
473-bis.18 Dovere di leale collaborazione
473-bis.19 Nuove domande e nuovi mezzi di prova
473-bis.20 Intervento volontario
473-bis.21 Udienza di comparizione delle parti
473-bis.22 Provvedimenti del giudice
473-bis.23 Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti
473-bis.24 Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti
473-bis.25 Consulenza tecnica d’ufficio
473-bis.26 Nomina di un esperto su richiesta delle parti
473-bis.27 Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori
473-bis.28 Decisione della causa
473-bis.29 Modificabilità dei provvedimenti
473-bis.30 Forma dell’appello
473-bis.31 Decreto del presidente
473-bis.32 Costituzione dell’appellato e appello incidentale
473-bis.33 Intervento del pubblico ministero
473-bis.34 Udienza di discussione
473-bis.35 Domande ed eccezioni nuove
473-bis.36 Garanzie a tutela del credito
473-bis.37 Pagamento diretto del terzo
473-bis.38 Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento
473-bis.39 Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
473-bis.40 Ambito di applicazione
473-bis.41 Forma della domanda
473-bis.42 Procedimento
473-bis.43 Mediazione familiare
473-bis.44 Attività istruttoria
473-bis.45 Ascolto del minore
473-bis.46 Provvedimenti del giudice
473-bis.47 Competenza
473-bis.48 Produzioni documentali
473-bis.49 Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
473-bis.50 Provvedimenti temporanei e urgenti
473-bis.51 Procedimento su domanda congiunta
473-bis.52 Forma della domanda
473-bis.53 Provvedimenti del presidente
473-bis.54 Udienza di comparizione
473-bis.55 Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio
473-bis.56 Impugnazione
473-bis.57 Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione
473-bis.58 Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno
473-bis.59 Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso
473-bis.60 Procedimento per la dichiarazione d’assenza
473-bis.61 Immissione nel possesso temporaneo dei beni
473-bis.62 Procedimento per la dichiarazione di morte presunta
473-bis.63 Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione
473-bis.64 Provvedimenti su parere del giudice tutelare
473-bis.65 Vendita di beni
473-bis.66 Esito negativo dell’incanto
473-bis.67 Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare
473-bis.68 Procedimento
473-bis.69 Ordini di protezione contro gli abusi familiari
473-bis.70 Contenuto degli ordini di protezione
473-bis.71 Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
473-ter Rinvio
474 Titolo esecutivo
475 Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
476 Altre copie in forma esecutiva
478 Prestazione della cauzione
479 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
488 Fascicolo dell’esecuzione
492 Forma del pignoramento
492-bis Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
534-ter Ricorso al giudice dell’esecuzione
559 Custodia dei beni pignorati
560 Modo della custodia
567 Istanza di vendita
568-bis Vendita diretta
569-bis Modalità della vendita diretta
570 Avviso della vendita
585 Versamento del prezzo
586 Trasferimento del bene espropriato
591-bis Delega delle operazioni di vendita
591-ter Ricorso al giudice dell’esecuzione
596 Formazione del progetto di distribuzione
597 Mancata comparizione
598 Approvazione del progetto
614-bis Misure di coercizione indiretta
654 Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione
657 Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione
663 Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato
669-quinquies Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale
669-octies Provvedimento di accoglimento
669-novies Inefficacia del provvedimento cautelare
669-decies Revoca e modifica
739 Reclami delle parti
810 Nomina degli arbitri
813 Accettazione degli arbitri
815 Ricusazione degli arbitri
816-bis.1 Domanda di arbitrato
818 Provvedimenti cautelari
818-bis Reclamo
818-ter Attuazione
819-ter Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria
819-quater Riassunzione della causa
822 Norme per la deliberazione
828 Impugnazione per nullità
838-bis Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie
838-ter Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale
838-quater Decisione secondo diritto
838-quinquies Risoluzione di contrasti sulla gestione di società
839 Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri
840 Opposizione
702-bis Forma della domanda. Costituzione delle parti
702-ter Procedimento
702-quater Appello
Codice Procedura Civile
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

NUOVO TESTO
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.

Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.

Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.