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Codice Procedura Civile
7 Competenza del giudice di pace
37 Difetto di giurisdizione
40 Connessione
47 Procedimento del regolamento di competenza
48 Sospensione dei processi
49 Sentenza di regolamento di competenza
50-bis Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale
78 Curatore speciale
80 Provvedimento di nomina del curatore speciale
96 Responsabilità aggravata
101 Principio del contraddittorio
118 Ordine d'ispezione di persone e di cose
121 Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti
127 Direzione dell'udienza
127-bis Udienza mediante collegamenti audiovisivi
127-ter Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza
136 Comunicazioni
137 Notificazioni
139 Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
147(1) Tempo delle notificazioni
149-bis Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall’ufficiale giudiziario
163 Contenuto della citazione
163-bis Termini per comparire
164 Nullità della citazione
165 Costituzione dell'attore
166 Costituzione del convenuto
167 Comparsa di risposta
168-bis Designazione del giudice istruttore
171 Ritardata costituzione delle parti
171-bis Verifiche preliminari
171-ter Memorie integrative
182 Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
183 Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
183-bis Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione
183-ter Ordinanza di accoglimento della domanda
183-quater Ordinanza di rigetto della domanda
184 Udienza di assunzione dei mezzi di prova
185 Tentativo di conciliazione
185-bis Proposta di conciliazione del giudice
187 Provvedimenti del giudice istruttore
188 Attività istruttoria del giudice
189 Rimessione al collegio
190 Comparse conclusionali e memorie
191 Nomina del consulente tecnico
193 Giuramento del consulente
210 Ordine di esibizione alla parte o al terzo
213 Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione
225 Decisione sulla querela
226 Contenuto della sentenza
267 Costituzione del terzo interveniente
268 Termine per l'intervento
269 Chiamata di un terzo in causa
271 Costituzione del terzo chiamato
275 Decisione del collegio
275-bis Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio
281-quinquies Decisione a seguito di trattazione scritta o mista
281-sexies Decisione a seguito di trattazione orale
281-septies Rimessione della causa al giudice monocratico
281-octies Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale
281-nonies Connessione
281-decies Ambito di applicazione
281-undecies Forma della domanda e costituzione delle parti
281-duodecies Procedimento
281-terdecies Decisione
283 Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
291 Contumacia del convenuto
316 Forma della domanda
317 Rappresentanza davanti al giudice di pace
318 Contenuto della domanda
319 Costituzione delle parti
320 Trattazione della causa
321 Decisione
326 Decorrenza dei termini
334 Impugnazioni incidentali tardive
342 Forma dell'appello
343 Modo e termine dell'appello incidentale
348 Improcedibilità dell'appello
348-bis Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello
348-ter Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello
349-bis Nomina dell’istruttore
350 Trattazione
350-bis Decisione a seguito di discussione orale
351 Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
352 Decisione
353 Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione
354 Rimessione al primo giudice
356 Ammissione e assunzione di prove
360 Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
362 Altri casi di ricorso
363-bis Rinvio pregiudiziale
366 Contenuto del ricorso
369 Deposito del ricorso
370 Controricorso
371 Ricorso incidentale
372 Produzione di altri documenti
375 Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio
376 Assegnazione dei ricorsi alle sezioni
377 Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente
378 Deposito di memorie
379 Discussione
380 Deliberazione della sentenza
380-bis Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
380-bis.1 Procedimento per la decisione in camera di consiglio
380-ter Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza
383 Cassazione con rinvio
390 Rinuncia
391-bis Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
391-quater Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo
397 Revocazione proponibile dal pubblico ministero
430 Deposito della sentenza
434 Deposito del ricorso in appello
436-bis Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello
437 Udienza di discussione
438 Deposito della sentenza di appello
441-bis Controversie in materia di licenziamento
441-ter Licenziamento del socio della cooperativa
441-quater Licenziamento discriminatorio
473-bis Ambito di applicazione
473-bis.1 Composizione dell’organo giudicante
473-bis.2 Poteri del giudice
473-bis.3 Poteri del pubblico ministero
473-bis.4 Ascolto del minore
473-bis.5 Modalità dell’ascolto
473-bis.6 Rifiuto del minore a incontrare il genitore
473-bis.7 Nomina del tutore e del curatore del minore
473-bis.8 Curatore speciale del minore
473-bis.9 Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave
473-bis.10 Mediazione familiare
473-bis.11 Competenza per territorio
473-bis.12 Forma della domanda
473-bis.13 Ricorso del pubblico ministero
473-bis.14 Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza
473-bis.15 Provvedimenti indifferibili
473-bis.16 Costituzione del convenuto
473-bis.17 Ulteriori difese
473-bis.18 Dovere di leale collaborazione
473-bis.19 Nuove domande e nuovi mezzi di prova
473-bis.20 Intervento volontario
473-bis.21 Udienza di comparizione delle parti
473-bis.22 Provvedimenti del giudice
473-bis.23 Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti
473-bis.24 Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti
473-bis.25 Consulenza tecnica d’ufficio
473-bis.26 Nomina di un esperto su richiesta delle parti
473-bis.27 Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori
473-bis.28 Decisione della causa
473-bis.29 Modificabilità dei provvedimenti
473-bis.30 Forma dell’appello
473-bis.31 Decreto del presidente
473-bis.32 Costituzione dell’appellato e appello incidentale
473-bis.33 Intervento del pubblico ministero
473-bis.34 Udienza di discussione
473-bis.35 Domande ed eccezioni nuove
473-bis.36 Garanzie a tutela del credito
473-bis.37 Pagamento diretto del terzo
473-bis.38 Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento
473-bis.39 Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
473-bis.40 Ambito di applicazione
473-bis.41 Forma della domanda
473-bis.42 Procedimento
473-bis.43 Mediazione familiare
473-bis.44 Attività istruttoria
473-bis.45 Ascolto del minore
473-bis.46 Provvedimenti del giudice
473-bis.47 Competenza
473-bis.48 Produzioni documentali
473-bis.49 Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
473-bis.50 Provvedimenti temporanei e urgenti
473-bis.51 Procedimento su domanda congiunta
473-bis.52 Forma della domanda
473-bis.53 Provvedimenti del presidente
473-bis.54 Udienza di comparizione
473-bis.55 Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio
473-bis.56 Impugnazione
473-bis.57 Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione
473-bis.58 Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno
473-bis.59 Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso
473-bis.60 Procedimento per la dichiarazione d’assenza
473-bis.61 Immissione nel possesso temporaneo dei beni
473-bis.62 Procedimento per la dichiarazione di morte presunta
473-bis.63 Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione
473-bis.64 Provvedimenti su parere del giudice tutelare
473-bis.65 Vendita di beni
473-bis.66 Esito negativo dell’incanto
473-bis.67 Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare
473-bis.68 Procedimento
473-bis.69 Ordini di protezione contro gli abusi familiari
473-bis.70 Contenuto degli ordini di protezione
473-bis.71 Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
473-ter Rinvio
474 Titolo esecutivo
475 Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
476 Altre copie in forma esecutiva
478 Prestazione della cauzione
479 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
488 Fascicolo dell’esecuzione
492 Forma del pignoramento
492-bis Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
534-ter Ricorso al giudice dell’esecuzione
559 Custodia dei beni pignorati
560 Modo della custodia
567 Istanza di vendita
568-bis Vendita diretta
569-bis Modalità della vendita diretta
570 Avviso della vendita
585 Versamento del prezzo
586 Trasferimento del bene espropriato
591-bis Delega delle operazioni di vendita
591-ter Ricorso al giudice dell’esecuzione
596 Formazione del progetto di distribuzione
597 Mancata comparizione
598 Approvazione del progetto
614-bis Misure di coercizione indiretta
654 Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione
657 Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione
663 Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato
669-quinquies Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale
669-octies Provvedimento di accoglimento
669-novies Inefficacia del provvedimento cautelare
669-decies Revoca e modifica
739 Reclami delle parti
810 Nomina degli arbitri
813 Accettazione degli arbitri
815 Ricusazione degli arbitri
816-bis.1 Domanda di arbitrato
818 Provvedimenti cautelari
818-bis Reclamo
818-ter Attuazione
819-ter Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria
819-quater Riassunzione della causa
822 Norme per la deliberazione
828 Impugnazione per nullità
838-bis Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie
838-ter Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale
838-quater Decisione secondo diritto
838-quinquies Risoluzione di contrasti sulla gestione di società
839 Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri
840 Opposizione
702-bis Forma della domanda. Costituzione delle parti
702-ter Procedimento
702-quater Appello
Codice Procedura Civile
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Forma del pignoramento

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicate nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.

NUOVO TESTO
Forma del pignoramento

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicate nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'art. 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza