7 | Competenza del giudice di pace | |
---|---|---|
37 | Difetto di giurisdizione | |
40 | Connessione | |
47 | Procedimento del regolamento di competenza | |
48 | Sospensione dei processi | |
49 | Sentenza di regolamento di competenza | |
50-bis | Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale | |
78 | Curatore speciale | |
80 | Provvedimento di nomina del curatore speciale | |
96 | Responsabilità aggravata | |
101 | Principio del contraddittorio | |
118 | Ordine d'ispezione di persone e di cose | |
121 | Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti | |
127 | Direzione dell'udienza | |
127-bis | Udienza mediante collegamenti audiovisivi | |
127-ter | Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza | |
136 | Comunicazioni | |
137 | Notificazioni | |
139 | Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio | |
147(1) | Tempo delle notificazioni | |
149-bis | Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall’ufficiale giudiziario | |
163 | Contenuto della citazione | |
163-bis | Termini per comparire | |
164 | Nullità della citazione | |
165 | Costituzione dell'attore | |
166 | Costituzione del convenuto | |
167 | Comparsa di risposta | |
168-bis | Designazione del giudice istruttore | |
171 | Ritardata costituzione delle parti | |
171-bis | Verifiche preliminari | |
171-ter | Memorie integrative | |
182 | Difetto di rappresentanza o di autorizzazione | |
183 | Prima comparizione delle parti e trattazione della causa | |
183-bis | Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione | |
183-ter | Ordinanza di accoglimento della domanda | |
183-quater | Ordinanza di rigetto della domanda | |
184 | Udienza di assunzione dei mezzi di prova | |
185 | Tentativo di conciliazione | |
185-bis | Proposta di conciliazione del giudice | |
187 | Provvedimenti del giudice istruttore | |
188 | Attività istruttoria del giudice | |
189 | Rimessione al collegio | |
190 | Comparse conclusionali e memorie | |
191 | Nomina del consulente tecnico | |
193 | Giuramento del consulente | |
210 | Ordine di esibizione alla parte o al terzo | |
213 | Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione | |
225 | Decisione sulla querela | |
226 | Contenuto della sentenza | |
267 | Costituzione del terzo interveniente | |
268 | Termine per l'intervento | |
269 | Chiamata di un terzo in causa | |
271 | Costituzione del terzo chiamato | |
275 | Decisione del collegio | |
275-bis | Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio | |
281-quinquies | Decisione a seguito di trattazione scritta o mista | |
281-sexies | Decisione a seguito di trattazione orale | |
281-septies | Rimessione della causa al giudice monocratico | |
281-octies | Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale | |
281-nonies | Connessione | |
281-decies | Ambito di applicazione | |
281-undecies | Forma della domanda e costituzione delle parti | |
281-duodecies | Procedimento | |
281-terdecies | Decisione | |
283 | Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello | |
291 | Contumacia del convenuto | |
316 | Forma della domanda | |
317 | Rappresentanza davanti al giudice di pace | |
318 | Contenuto della domanda | |
319 | Costituzione delle parti | |
320 | Trattazione della causa | |
321 | Decisione | |
326 | Decorrenza dei termini | |
334 | Impugnazioni incidentali tardive | |
342 | Forma dell'appello | |
343 | Modo e termine dell'appello incidentale | |
348 | Improcedibilità dell'appello | |
348-bis | Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello | |
348-ter | Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello | |
349-bis | Nomina dell’istruttore | |
350 | Trattazione | |
350-bis | Decisione a seguito di discussione orale | |
351 | Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria | |
352 | Decisione | |
353 | Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione | |
354 | Rimessione al primo giudice | |
356 | Ammissione e assunzione di prove | |
360 | Sentenze impugnabili e motivi di ricorso | |
362 | Altri casi di ricorso | |
363-bis | Rinvio pregiudiziale | |
366 | Contenuto del ricorso | |
369 | Deposito del ricorso | |
370 | Controricorso | |
371 | Ricorso incidentale | |
372 | Produzione di altri documenti | |
375 | Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio | |
376 | Assegnazione dei ricorsi alle sezioni | |
377 | Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente | |
378 | Deposito di memorie | |
379 | Discussione | |
380 | Deliberazione della sentenza | |
380-bis | Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati | |
380-bis.1 | Procedimento per la decisione in camera di consiglio | |
380-ter | Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza | |
383 | Cassazione con rinvio | |
390 | Rinuncia | |
391-bis | Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione | |
391-quater | Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo | |
397 | Revocazione proponibile dal pubblico ministero | |
430 | Deposito della sentenza | |
434 | Deposito del ricorso in appello | |
436-bis | Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello | |
437 | Udienza di discussione | |
438 | Deposito della sentenza di appello | |
441-bis | Controversie in materia di licenziamento | |
441-ter | Licenziamento del socio della cooperativa | |
441-quater | Licenziamento discriminatorio | |
473-bis | Ambito di applicazione | |
473-bis.1 | Composizione dell’organo giudicante | |
473-bis.2 | Poteri del giudice | |
473-bis.3 | Poteri del pubblico ministero | |
473-bis.4 | Ascolto del minore | |
473-bis.5 | Modalità dell’ascolto | |
473-bis.6 | Rifiuto del minore a incontrare il genitore | |
473-bis.7 | Nomina del tutore e del curatore del minore | |
473-bis.8 | Curatore speciale del minore | |
473-bis.9 | Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave | |
473-bis.10 | Mediazione familiare | |
473-bis.11 | Competenza per territorio | |
473-bis.12 | Forma della domanda | |
473-bis.13 | Ricorso del pubblico ministero | |
473-bis.14 | Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza | |
473-bis.15 | Provvedimenti indifferibili | |
473-bis.16 | Costituzione del convenuto | |
473-bis.17 | Ulteriori difese | |
473-bis.18 | Dovere di leale collaborazione | |
473-bis.19 | Nuove domande e nuovi mezzi di prova | |
473-bis.20 | Intervento volontario | |
473-bis.21 | Udienza di comparizione delle parti | |
473-bis.22 | Provvedimenti del giudice | |
473-bis.23 | Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti | |
473-bis.24 | Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti | |
473-bis.25 | Consulenza tecnica d’ufficio | |
473-bis.26 | Nomina di un esperto su richiesta delle parti | |
473-bis.27 | Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori | |
473-bis.28 | Decisione della causa | |
473-bis.29 | Modificabilità dei provvedimenti | |
473-bis.30 | Forma dell’appello | |
473-bis.31 | Decreto del presidente | |
473-bis.32 | Costituzione dell’appellato e appello incidentale | |
473-bis.33 | Intervento del pubblico ministero | |
473-bis.34 | Udienza di discussione | |
473-bis.35 | Domande ed eccezioni nuove | |
473-bis.36 | Garanzie a tutela del credito | |
473-bis.37 | Pagamento diretto del terzo | |
473-bis.38 | Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento | |
473-bis.39 | Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni | |
473-bis.40 | Ambito di applicazione | |
473-bis.41 | Forma della domanda | |
473-bis.42 | Procedimento | |
473-bis.43 | Mediazione familiare | |
473-bis.44 | Attività istruttoria | |
473-bis.45 | Ascolto del minore | |
473-bis.46 | Provvedimenti del giudice | |
473-bis.47 | Competenza | |
473-bis.48 | Produzioni documentali | |
473-bis.49 | Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio | |
473-bis.50 | Provvedimenti temporanei e urgenti | |
473-bis.51 | Procedimento su domanda congiunta | |
473-bis.52 | Forma della domanda | |
473-bis.53 | Provvedimenti del presidente | |
473-bis.54 | Udienza di comparizione | |
473-bis.55 | Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio | |
473-bis.56 | Impugnazione | |
473-bis.57 | Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione | |
473-bis.58 | Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno | |
473-bis.59 | Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso | |
473-bis.60 | Procedimento per la dichiarazione d’assenza | |
473-bis.61 | Immissione nel possesso temporaneo dei beni | |
473-bis.62 | Procedimento per la dichiarazione di morte presunta | |
473-bis.63 | Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione | |
473-bis.64 | Provvedimenti su parere del giudice tutelare | |
473-bis.65 | Vendita di beni | |
473-bis.66 | Esito negativo dell’incanto | |
473-bis.67 | Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare | |
473-bis.68 | Procedimento | |
473-bis.69 | Ordini di protezione contro gli abusi familiari | |
473-bis.70 | Contenuto degli ordini di protezione | |
473-bis.71 | Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari | |
473-ter | Rinvio | |
474 | Titolo esecutivo | |
475 | Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale | |
476 | Altre copie in forma esecutiva | |
478 | Prestazione della cauzione | |
479 | Notificazione del titolo esecutivo e del precetto | |
488 | Fascicolo dell’esecuzione | |
492 | Forma del pignoramento | |
492-bis | Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare | |
534-ter | Ricorso al giudice dell’esecuzione | |
559 | Custodia dei beni pignorati | |
560 | Modo della custodia | |
567 | Istanza di vendita | |
568-bis | Vendita diretta | |
569-bis | Modalità della vendita diretta | |
570 | Avviso della vendita | |
585 | Versamento del prezzo | |
586 | Trasferimento del bene espropriato | |
591-bis | Delega delle operazioni di vendita | |
591-ter | Ricorso al giudice dell’esecuzione | |
596 | Formazione del progetto di distribuzione | |
597 | Mancata comparizione | |
598 | Approvazione del progetto | |
614-bis | Misure di coercizione indiretta | |
654 | Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione | |
657 | Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione | |
663 | Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato | |
669-quinquies | Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale | |
669-octies | Provvedimento di accoglimento | |
669-novies | Inefficacia del provvedimento cautelare | |
669-decies | Revoca e modifica | |
739 | Reclami delle parti | |
810 | Nomina degli arbitri | |
813 | Accettazione degli arbitri | |
815 | Ricusazione degli arbitri | |
816-bis.1 | Domanda di arbitrato | |
818 | Provvedimenti cautelari | |
818-bis | Reclamo | |
818-ter | Attuazione | |
819-ter | Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria | |
819-quater | Riassunzione della causa | |
822 | Norme per la deliberazione | |
828 | Impugnazione per nullità | |
838-bis | Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie | |
838-ter | Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale | |
838-quater | Decisione secondo diritto | |
838-quinquies | Risoluzione di contrasti sulla gestione di società | |
839 | Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri | |
840 | Opposizione | |
702-bis | Forma della domanda. Costituzione delle parti | |
702-ter | Procedimento | |
702-quater | Appello |
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.
Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicate nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.
Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicate nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.
Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'art. 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza