7 | Competenza del giudice di pace | |
---|---|---|
37 | Difetto di giurisdizione | |
40 | Connessione | |
47 | Procedimento del regolamento di competenza | |
48 | Sospensione dei processi | |
49 | Sentenza di regolamento di competenza | |
50-bis | Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale | |
78 | Curatore speciale | |
80 | Provvedimento di nomina del curatore speciale | |
96 | Responsabilità aggravata | |
101 | Principio del contraddittorio | |
118 | Ordine d'ispezione di persone e di cose | |
121 | Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti | |
127 | Direzione dell'udienza | |
127-bis | Udienza mediante collegamenti audiovisivi | |
127-ter | Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza | |
136 | Comunicazioni | |
137 | Notificazioni | |
139 | Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio | |
147(1) | Tempo delle notificazioni | |
149-bis | Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall’ufficiale giudiziario | |
163 | Contenuto della citazione | |
163-bis | Termini per comparire | |
164 | Nullità della citazione | |
165 | Costituzione dell'attore | |
166 | Costituzione del convenuto | |
167 | Comparsa di risposta | |
168-bis | Designazione del giudice istruttore | |
171 | Ritardata costituzione delle parti | |
171-bis | Verifiche preliminari | |
171-ter | Memorie integrative | |
182 | Difetto di rappresentanza o di autorizzazione | |
183 | Prima comparizione delle parti e trattazione della causa | |
183-bis | Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione | |
183-ter | Ordinanza di accoglimento della domanda | |
183-quater | Ordinanza di rigetto della domanda | |
184 | Udienza di assunzione dei mezzi di prova | |
185 | Tentativo di conciliazione | |
185-bis | Proposta di conciliazione del giudice | |
187 | Provvedimenti del giudice istruttore | |
188 | Attività istruttoria del giudice | |
189 | Rimessione al collegio | |
190 | Comparse conclusionali e memorie | |
191 | Nomina del consulente tecnico | |
193 | Giuramento del consulente | |
210 | Ordine di esibizione alla parte o al terzo | |
213 | Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione | |
225 | Decisione sulla querela | |
226 | Contenuto della sentenza | |
267 | Costituzione del terzo interveniente | |
268 | Termine per l'intervento | |
269 | Chiamata di un terzo in causa | |
271 | Costituzione del terzo chiamato | |
275 | Decisione del collegio | |
275-bis | Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio | |
281-quinquies | Decisione a seguito di trattazione scritta o mista | |
281-sexies | Decisione a seguito di trattazione orale | |
281-septies | Rimessione della causa al giudice monocratico | |
281-octies | Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale | |
281-nonies | Connessione | |
281-decies | Ambito di applicazione | |
281-undecies | Forma della domanda e costituzione delle parti | |
281-duodecies | Procedimento | |
281-terdecies | Decisione | |
283 | Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello | |
291 | Contumacia del convenuto | |
316 | Forma della domanda | |
317 | Rappresentanza davanti al giudice di pace | |
318 | Contenuto della domanda | |
319 | Costituzione delle parti | |
320 | Trattazione della causa | |
321 | Decisione | |
326 | Decorrenza dei termini | |
334 | Impugnazioni incidentali tardive | |
342 | Forma dell'appello | |
343 | Modo e termine dell'appello incidentale | |
348 | Improcedibilità dell'appello | |
348-bis | Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello | |
348-ter | Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello | |
349-bis | Nomina dell’istruttore | |
350 | Trattazione | |
350-bis | Decisione a seguito di discussione orale | |
351 | Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria | |
352 | Decisione | |
353 | Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione | |
354 | Rimessione al primo giudice | |
356 | Ammissione e assunzione di prove | |
360 | Sentenze impugnabili e motivi di ricorso | |
362 | Altri casi di ricorso | |
363-bis | Rinvio pregiudiziale | |
366 | Contenuto del ricorso | |
369 | Deposito del ricorso | |
370 | Controricorso | |
371 | Ricorso incidentale | |
372 | Produzione di altri documenti | |
375 | Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio | |
376 | Assegnazione dei ricorsi alle sezioni | |
377 | Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente | |
378 | Deposito di memorie | |
379 | Discussione | |
380 | Deliberazione della sentenza | |
380-bis | Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati | |
380-bis.1 | Procedimento per la decisione in camera di consiglio | |
380-ter | Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza | |
383 | Cassazione con rinvio | |
390 | Rinuncia | |
391-bis | Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione | |
391-quater | Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo | |
397 | Revocazione proponibile dal pubblico ministero | |
430 | Deposito della sentenza | |
434 | Deposito del ricorso in appello | |
436-bis | Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello | |
437 | Udienza di discussione | |
438 | Deposito della sentenza di appello | |
441-bis | Controversie in materia di licenziamento | |
441-ter | Licenziamento del socio della cooperativa | |
441-quater | Licenziamento discriminatorio | |
473-bis | Ambito di applicazione | |
473-bis.1 | Composizione dell’organo giudicante | |
473-bis.2 | Poteri del giudice | |
473-bis.3 | Poteri del pubblico ministero | |
473-bis.4 | Ascolto del minore | |
473-bis.5 | Modalità dell’ascolto | |
473-bis.6 | Rifiuto del minore a incontrare il genitore | |
473-bis.7 | Nomina del tutore e del curatore del minore | |
473-bis.8 | Curatore speciale del minore | |
473-bis.9 | Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave | |
473-bis.10 | Mediazione familiare | |
473-bis.11 | Competenza per territorio | |
473-bis.12 | Forma della domanda | |
473-bis.13 | Ricorso del pubblico ministero | |
473-bis.14 | Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza | |
473-bis.15 | Provvedimenti indifferibili | |
473-bis.16 | Costituzione del convenuto | |
473-bis.17 | Ulteriori difese | |
473-bis.18 | Dovere di leale collaborazione | |
473-bis.19 | Nuove domande e nuovi mezzi di prova | |
473-bis.20 | Intervento volontario | |
473-bis.21 | Udienza di comparizione delle parti | |
473-bis.22 | Provvedimenti del giudice | |
473-bis.23 | Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti | |
473-bis.24 | Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti | |
473-bis.25 | Consulenza tecnica d’ufficio | |
473-bis.26 | Nomina di un esperto su richiesta delle parti | |
473-bis.27 | Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori | |
473-bis.28 | Decisione della causa | |
473-bis.29 | Modificabilità dei provvedimenti | |
473-bis.30 | Forma dell’appello | |
473-bis.31 | Decreto del presidente | |
473-bis.32 | Costituzione dell’appellato e appello incidentale | |
473-bis.33 | Intervento del pubblico ministero | |
473-bis.34 | Udienza di discussione | |
473-bis.35 | Domande ed eccezioni nuove | |
473-bis.36 | Garanzie a tutela del credito | |
473-bis.37 | Pagamento diretto del terzo | |
473-bis.38 | Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento | |
473-bis.39 | Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni | |
473-bis.40 | Ambito di applicazione | |
473-bis.41 | Forma della domanda | |
473-bis.42 | Procedimento | |
473-bis.43 | Mediazione familiare | |
473-bis.44 | Attività istruttoria | |
473-bis.45 | Ascolto del minore | |
473-bis.46 | Provvedimenti del giudice | |
473-bis.47 | Competenza | |
473-bis.48 | Produzioni documentali | |
473-bis.49 | Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio | |
473-bis.50 | Provvedimenti temporanei e urgenti | |
473-bis.51 | Procedimento su domanda congiunta | |
473-bis.52 | Forma della domanda | |
473-bis.53 | Provvedimenti del presidente | |
473-bis.54 | Udienza di comparizione | |
473-bis.55 | Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio | |
473-bis.56 | Impugnazione | |
473-bis.57 | Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione | |
473-bis.58 | Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno | |
473-bis.59 | Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso | |
473-bis.60 | Procedimento per la dichiarazione d’assenza | |
473-bis.61 | Immissione nel possesso temporaneo dei beni | |
473-bis.62 | Procedimento per la dichiarazione di morte presunta | |
473-bis.63 | Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione | |
473-bis.64 | Provvedimenti su parere del giudice tutelare | |
473-bis.65 | Vendita di beni | |
473-bis.66 | Esito negativo dell’incanto | |
473-bis.67 | Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare | |
473-bis.68 | Procedimento | |
473-bis.69 | Ordini di protezione contro gli abusi familiari | |
473-bis.70 | Contenuto degli ordini di protezione | |
473-bis.71 | Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari | |
473-ter | Rinvio | |
474 | Titolo esecutivo | |
475 | Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale | |
476 | Altre copie in forma esecutiva | |
478 | Prestazione della cauzione | |
479 | Notificazione del titolo esecutivo e del precetto | |
488 | Fascicolo dell’esecuzione | |
492 | Forma del pignoramento | |
492-bis | Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare | |
534-ter | Ricorso al giudice dell’esecuzione | |
559 | Custodia dei beni pignorati | |
560 | Modo della custodia | |
567 | Istanza di vendita | |
568-bis | Vendita diretta | |
569-bis | Modalità della vendita diretta | |
570 | Avviso della vendita | |
585 | Versamento del prezzo | |
586 | Trasferimento del bene espropriato | |
591-bis | Delega delle operazioni di vendita | |
591-ter | Ricorso al giudice dell’esecuzione | |
596 | Formazione del progetto di distribuzione | |
597 | Mancata comparizione | |
598 | Approvazione del progetto | |
614-bis | Misure di coercizione indiretta | |
654 | Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione | |
657 | Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione | |
663 | Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato | |
669-quinquies | Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale | |
669-octies | Provvedimento di accoglimento | |
669-novies | Inefficacia del provvedimento cautelare | |
669-decies | Revoca e modifica | |
739 | Reclami delle parti | |
810 | Nomina degli arbitri | |
813 | Accettazione degli arbitri | |
815 | Ricusazione degli arbitri | |
816-bis.1 | Domanda di arbitrato | |
818 | Provvedimenti cautelari | |
818-bis | Reclamo | |
818-ter | Attuazione | |
819-ter | Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria | |
819-quater | Riassunzione della causa | |
822 | Norme per la deliberazione | |
828 | Impugnazione per nullità | |
838-bis | Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie | |
838-ter | Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale | |
838-quater | Decisione secondo diritto | |
838-quinquies | Risoluzione di contrasti sulla gestione di società | |
839 | Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri | |
840 | Opposizione | |
702-bis | Forma della domanda. Costituzione delle parti | |
702-ter | Procedimento | |
702-quater | Appello |
Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l’articolo 569, quarto comma.
Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590 e 591, terzo comma; (
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;
10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche' all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.
Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.
Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 591, secondo comma; stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d'acquisto e il luogo ove si procede all'esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.
Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui agli articoli 590 e 591, terzo comma;
8) alla fissazione del nuovo esperimento di vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
9) alla fissazione dell'ulteriore esperimento di vendita nel caso previsto dall'articolo 587;
10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.
Il giudice dell'esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull'operato del professionista delegato, al quale può in ogni momento richiedere informazioni sulle operazioni di vendita. Sentito l'interessato, il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del delegato qualora non siano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da causa a lui non imputabile.
Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 569-biş quarto comma, al professionista sono delegate la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato, nonché le operazioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal settimo all'undicesimo.
Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 569-bis, quinto comma, al professionista sono delegate le operazioni di cui alla medesima disposizione, nonché la deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato. Al professionista sono, altresì, delegate le operazioni indicate ai numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal quarto all'undicesimo.
Entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito dell'ultimo rapporto riepilogativo periodico. I rapporti riepilogativi sono redatti in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione e contengono i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima.