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Codice Procedura Civile
7 Competenza del giudice di pace
37 Difetto di giurisdizione
40 Connessione
47 Procedimento del regolamento di competenza
48 Sospensione dei processi
49 Sentenza di regolamento di competenza
50-bis Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale
78 Curatore speciale
80 Provvedimento di nomina del curatore speciale
96 Responsabilità aggravata
101 Principio del contraddittorio
118 Ordine d'ispezione di persone e di cose
121 Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti
127 Direzione dell'udienza
127-bis Udienza mediante collegamenti audiovisivi
127-ter Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza
136 Comunicazioni
137 Notificazioni
139 Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
147(1) Tempo delle notificazioni
149-bis Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall’ufficiale giudiziario
163 Contenuto della citazione
163-bis Termini per comparire
164 Nullità della citazione
165 Costituzione dell'attore
166 Costituzione del convenuto
167 Comparsa di risposta
168-bis Designazione del giudice istruttore
171 Ritardata costituzione delle parti
171-bis Verifiche preliminari
171-ter Memorie integrative
182 Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
183 Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
183-bis Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione
183-ter Ordinanza di accoglimento della domanda
183-quater Ordinanza di rigetto della domanda
184 Udienza di assunzione dei mezzi di prova
185 Tentativo di conciliazione
185-bis Proposta di conciliazione del giudice
187 Provvedimenti del giudice istruttore
188 Attività istruttoria del giudice
189 Rimessione al collegio
190 Comparse conclusionali e memorie
191 Nomina del consulente tecnico
193 Giuramento del consulente
210 Ordine di esibizione alla parte o al terzo
213 Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione
225 Decisione sulla querela
226 Contenuto della sentenza
267 Costituzione del terzo interveniente
268 Termine per l'intervento
269 Chiamata di un terzo in causa
271 Costituzione del terzo chiamato
275 Decisione del collegio
275-bis Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio
281-quinquies Decisione a seguito di trattazione scritta o mista
281-sexies Decisione a seguito di trattazione orale
281-septies Rimessione della causa al giudice monocratico
281-octies Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale
281-nonies Connessione
281-decies Ambito di applicazione
281-undecies Forma della domanda e costituzione delle parti
281-duodecies Procedimento
281-terdecies Decisione
283 Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
291 Contumacia del convenuto
316 Forma della domanda
317 Rappresentanza davanti al giudice di pace
318 Contenuto della domanda
319 Costituzione delle parti
320 Trattazione della causa
321 Decisione
326 Decorrenza dei termini
334 Impugnazioni incidentali tardive
342 Forma dell'appello
343 Modo e termine dell'appello incidentale
348 Improcedibilità dell'appello
348-bis Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello
348-ter Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello
349-bis Nomina dell’istruttore
350 Trattazione
350-bis Decisione a seguito di discussione orale
351 Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
352 Decisione
353 Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione
354 Rimessione al primo giudice
356 Ammissione e assunzione di prove
360 Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
362 Altri casi di ricorso
363-bis Rinvio pregiudiziale
366 Contenuto del ricorso
369 Deposito del ricorso
370 Controricorso
371 Ricorso incidentale
372 Produzione di altri documenti
375 Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio
376 Assegnazione dei ricorsi alle sezioni
377 Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente
378 Deposito di memorie
379 Discussione
380 Deliberazione della sentenza
380-bis Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
380-bis.1 Procedimento per la decisione in camera di consiglio
380-ter Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza
383 Cassazione con rinvio
390 Rinuncia
391-bis Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
391-quater Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo
397 Revocazione proponibile dal pubblico ministero
430 Deposito della sentenza
434 Deposito del ricorso in appello
436-bis Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello
437 Udienza di discussione
438 Deposito della sentenza di appello
441-bis Controversie in materia di licenziamento
441-ter Licenziamento del socio della cooperativa
441-quater Licenziamento discriminatorio
473-bis Ambito di applicazione
473-bis.1 Composizione dell’organo giudicante
473-bis.2 Poteri del giudice
473-bis.3 Poteri del pubblico ministero
473-bis.4 Ascolto del minore
473-bis.5 Modalità dell’ascolto
473-bis.6 Rifiuto del minore a incontrare il genitore
473-bis.7 Nomina del tutore e del curatore del minore
473-bis.8 Curatore speciale del minore
473-bis.9 Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave
473-bis.10 Mediazione familiare
473-bis.11 Competenza per territorio
473-bis.12 Forma della domanda
473-bis.13 Ricorso del pubblico ministero
473-bis.14 Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza
473-bis.15 Provvedimenti indifferibili
473-bis.16 Costituzione del convenuto
473-bis.17 Ulteriori difese
473-bis.18 Dovere di leale collaborazione
473-bis.19 Nuove domande e nuovi mezzi di prova
473-bis.20 Intervento volontario
473-bis.21 Udienza di comparizione delle parti
473-bis.22 Provvedimenti del giudice
473-bis.23 Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti
473-bis.24 Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti
473-bis.25 Consulenza tecnica d’ufficio
473-bis.26 Nomina di un esperto su richiesta delle parti
473-bis.27 Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori
473-bis.28 Decisione della causa
473-bis.29 Modificabilità dei provvedimenti
473-bis.30 Forma dell’appello
473-bis.31 Decreto del presidente
473-bis.32 Costituzione dell’appellato e appello incidentale
473-bis.33 Intervento del pubblico ministero
473-bis.34 Udienza di discussione
473-bis.35 Domande ed eccezioni nuove
473-bis.36 Garanzie a tutela del credito
473-bis.37 Pagamento diretto del terzo
473-bis.38 Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento
473-bis.39 Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
473-bis.40 Ambito di applicazione
473-bis.41 Forma della domanda
473-bis.42 Procedimento
473-bis.43 Mediazione familiare
473-bis.44 Attività istruttoria
473-bis.45 Ascolto del minore
473-bis.46 Provvedimenti del giudice
473-bis.47 Competenza
473-bis.48 Produzioni documentali
473-bis.49 Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
473-bis.50 Provvedimenti temporanei e urgenti
473-bis.51 Procedimento su domanda congiunta
473-bis.52 Forma della domanda
473-bis.53 Provvedimenti del presidente
473-bis.54 Udienza di comparizione
473-bis.55 Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio
473-bis.56 Impugnazione
473-bis.57 Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione
473-bis.58 Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno
473-bis.59 Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso
473-bis.60 Procedimento per la dichiarazione d’assenza
473-bis.61 Immissione nel possesso temporaneo dei beni
473-bis.62 Procedimento per la dichiarazione di morte presunta
473-bis.63 Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione
473-bis.64 Provvedimenti su parere del giudice tutelare
473-bis.65 Vendita di beni
473-bis.66 Esito negativo dell’incanto
473-bis.67 Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare
473-bis.68 Procedimento
473-bis.69 Ordini di protezione contro gli abusi familiari
473-bis.70 Contenuto degli ordini di protezione
473-bis.71 Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
473-ter Rinvio
474 Titolo esecutivo
475 Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
476 Altre copie in forma esecutiva
478 Prestazione della cauzione
479 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
488 Fascicolo dell’esecuzione
492 Forma del pignoramento
492-bis Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
534-ter Ricorso al giudice dell’esecuzione
559 Custodia dei beni pignorati
560 Modo della custodia
567 Istanza di vendita
568-bis Vendita diretta
569-bis Modalità della vendita diretta
570 Avviso della vendita
585 Versamento del prezzo
586 Trasferimento del bene espropriato
591-bis Delega delle operazioni di vendita
591-ter Ricorso al giudice dell’esecuzione
596 Formazione del progetto di distribuzione
597 Mancata comparizione
598 Approvazione del progetto
614-bis Misure di coercizione indiretta
654 Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione
657 Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione
663 Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato
669-quinquies Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale
669-octies Provvedimento di accoglimento
669-novies Inefficacia del provvedimento cautelare
669-decies Revoca e modifica
739 Reclami delle parti
810 Nomina degli arbitri
813 Accettazione degli arbitri
815 Ricusazione degli arbitri
816-bis.1 Domanda di arbitrato
818 Provvedimenti cautelari
818-bis Reclamo
818-ter Attuazione
819-ter Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria
819-quater Riassunzione della causa
822 Norme per la deliberazione
828 Impugnazione per nullità
838-bis Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie
838-ter Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale
838-quater Decisione secondo diritto
838-quinquies Risoluzione di contrasti sulla gestione di società
839 Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri
840 Opposizione
702-bis Forma della domanda. Costituzione delle parti
702-ter Procedimento
702-quater Appello
Codice Procedura Civile
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Delega delle operazioni di vendita

Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l’articolo 569, quarto comma.

Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590 e 591, terzo comma; (

8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;

9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;

10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche' all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;

13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.

NUOVO TESTO
Delega delle operazioni di vendita

Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 591, secondo comma; stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d'acquisto e il luogo ove si procede all'esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.

Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui agli articoli 590 e 591, terzo comma;

8) alla fissazione del nuovo esperimento di vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;

9) alla fissazione dell'ulteriore esperimento di vendita nel caso previsto dall'articolo 587;

10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 596;

13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

Il giudice dell'esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull'operato del professionista delegato, al quale può in ogni momento richiedere informazioni sulle operazioni di vendita. Sentito l'interessato, il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del delegato qualora non siano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da causa a lui non imputabile.

Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 569-biş quarto comma, al professionista sono delegate la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato, nonché le operazioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal settimo all'undicesimo.

Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 569-bis, quinto comma, al professionista sono delegate le operazioni di cui alla medesima disposizione, nonché la deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato. Al professionista sono, altresì, delegate le operazioni indicate ai numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal quarto all'undicesimo.

Entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito dell'ultimo rapporto riepilogativo periodico. I rapporti riepilogativi sono redatti in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione e contengono i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima.