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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 36
Modifiche al codice di procedura civile

Un gruppo di norme dà attuazione ai criteri di cui alla lettera b) del comma 12, che prevede la sospensione del termine di efficacia del precetto durante l’espletamento delle attività disposte dall’art. 492 bis c.p.c., nonché alla lettera b) del comma 13 che autorizza interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai o ad altri professionisti dotati di specifiche competenze delle funzioni amministrative nella volontaria giurisdizione attualmente assegnate al giudice civile (oltre che al giudice minorile).

In virtù di dette previsioni si sono riformati l’articolo 492 c.p.c., inserendo un nuovo testo nell’ultimo comma, l’art. 492 bis, nonché gli articoli 155 bis, ter e quinques delle disp. att. c.p.c.

Quanto alle modifiche da apportare all’articolo 492-bis si è diversificata la disciplina dell’istituto secondo che l’istanza per le ricerche telematiche venga inoltrata dopo la notifica del precetto e dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 482 c.p.c. ovvero prima.

Nella prima ipotesi, [in attuazione della lettera b) dell’art. 13 della legge delega] è stata soppressa la necessità di autorizzazione da parte del presidente del tribunale, in quanto tale attività implica lo svolgimento di meri controlli formali, non diversi da quelli che l’ufficiale giudiziario già svolge prima di procedere al pignoramento. Peraltro, l’ufficiale giudiziario ha già il potere di ricercare i beni del debitore, come prescrive l’art. 492, quarto, quinto e settimo comma, c.p.c., nonché l’art. 513 c.p.c. Tale soppressione, quando il sistema delineato dall’art. 492 bis c.p.c. sarà effettivamente praticabile, avrà senza dubbio un notevole impatto positivo sul carico degli uffici giudiziari e in particolare sui presidenti di tribunale, dato che il numero delle richieste di autorizzazione (attualmente inoltrate ai sensi dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.) è molto elevato (circa 90.000 nel 2021) e in costante crescita.

La disciplina delineata in tal caso prevede che, su istanza del creditore, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificata la regolarità dell’istanza, munito del titolo esecutivo e del precetto, proceda alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Diversamente, per l’ipotesi in cui la richiesta preceda la notifica del precetto, o quando ancora non è spirato il termine dilatorio dell’articolo 482, è mantenuta la previsione relativa alla necessità dell’autorizzazione da parte del presidente del tribunale, posto che in tali casi occorre valutare anche il presupposto dell’urgenza.

In ogni caso, il termine di cui all’art. 481, primo comma, rimane sospeso dalla proposizione dell’istanza, vuoi se formulata all’ufficiale giudiziario, ai sensi del primo comma, vuoi se formulata al presidente del tribunale (secondo comma).

La sospensione del termine opera per tutta la durata del subprocedimento di cui all’articolo 492-bis c.p.c., fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti dell’istanza o al rigetto dell’istanza inoltrata al presidente del tribunale, ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma, nel caso in cui si sia proceduto con le ricerche.

La comunicazione da parte dell’ufficiale giudiziario – di nuova introduzione nel quarto comma- è necessaria per poter determinare con certezza il momento nel quale il termine dell’articolo 481, primo comma, inizia o riprende a decorrere. Inoltre, per evitare possibili contestazioni in sede di opposizione riguardo alla perenzione del precetto, è stato introdotto un ultimo comma all’articolo 492-bis c.p.c, in virtù del quale si prevede che, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all’articolo 481, primo comma, c.p.c., a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore, nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d’iscrizione a ruolo depositi, con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l’istanza, l’autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al precedente quarto comma, ovvero la comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza.

In conseguenza delle modifiche apportate alle succitate disposizioni, è altresì stato introdotto un nuovo ultimo comma all’articolo 492 c.p.c. (in sostituzione del precedente abrogato in seguito agli interventi operati in relazione alla formula esecutiva), nel quale si prevede che nell’ipotesi dell’articolo 492-bis c.p.c. l’atto o il verbale di pignoramento debba contenere l’indicazione della data di deposito dell’istanza di ricerca telematica dei beni, l’autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, e la data della comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dello stesso articolo, ovvero la data della comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui all’art. 492, terzo comma, c.p.c. o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza. Tale previsione, al pari di quella introdotta nell’ultimo comma dell’art. 492-bis, è volta ad evitare che il debitore, ignaro della sospensione del termine ex art. 481, proponga opposizione sostenendo l’intervenuta perenzione del precetto.