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Decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, Articolo 8
Articolo 8
Disposizioni transitorie
1. Il Consiglio superiore della magistratura adotta le delibere necessarie a dare attuazione alle disposizioni introdotte dal presente decreto entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dal presente decreto, si applicano ai concorsi banditi in data successiva al 31 dicembre 2025.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 160 del 2006, come sostituito dal presente decreto, si applicano ai magistrati che hanno assunto le cariche da esso previste dopo la data della sua entrata in vigore.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46-terdecies del decreto legislativo n. 160 del 2006 si applicano ai magistrati che hanno assunto le funzioni direttive o semidirettive a seguito di procedure pubblicate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.