Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
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Decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, Articolo 2

Articolo 2
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.
1-ter. Se il Consiglio nazionale forense, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, il componente avvocato esprime il proprio voto in senso conforme.
1-quater. Se il componente avvocato intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al Consiglio direttivo una sospensione della deliberazione affinchè il Consiglio nazionale forense possa adottare una nuova determinazione. Il Consiglio direttivo sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. Il componente avvocato esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del Consiglio nazionale forense. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione.»;
c) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter»;
d) all'articolo 16, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.
1-ter. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.
1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione affinchè il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione. Il consiglio giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine. La componente degli avvocati esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del consiglio dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione.».