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Decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, Articolo 7
Articolo 7
Disposizioni di coordinamento
1. All'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le parole: «di cui all'articolo 7-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, comma 1».
2. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, le parole: «a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibili».
3. All'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibili».
4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, le parole: «ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160».
a) al comma 2, la parola: «due» è sostituita dalla parola «tre» e le parole: «la terza valutazione di professionalità» sono sostituite dalle seguenti: «la valutazione di professionalità prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160»;
b) al comma 3, dopo le parole: «e terroristica» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei procedimenti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale».