Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari
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Regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, Articolo 56

Articolo 56
Chiunque si rifiuta di fornire o di far prelevare campioni delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto, è punito con l'ammenda di L