Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari
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Regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, Articolo 53

Articolo 53
Chiunque detiene vinacce oltre i termini fissati dal Prefetto a norma dell'art. 16 è punito con l'ammenda da L. 100 a L