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Regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033
Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari
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Preambolo
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Chiunque detiene vinacce oltre i termini fissati dal Prefetto a norma dell'art. 16 è punito con l'ammenda da L. 100 a L
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Chiunque si rifiuta di fornire o di far prelevare campioni delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto, è punito con l'ammenda di L
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Gazzetta Ufficiale n. 281 del 03-12-1925
Regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, Articolo 15
Articolo 15