Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell’adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell’adozione speciale"
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Legge 5 giugno 1967, n. 431, Articolo 3

Articolo 3


Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.
Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni.
E' soppresso il secondo comma dell'articolo 311 del Codice civile.