Legge 5 giugno 1967, n. 431, Articolo 1
Articolo 1
L'articolo 291 del Codice civile è sostituito dal seguente:
"L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo' autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente".