Legge 5 giugno 1967, n. 431, Articolo 2
Articolo 2
Il primo comma dell'articolo 294 del Codice civile è sostituito dal seguente:
"E' ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi".
Il primo comma dell'articolo 294 del Codice civile è sostituito dal seguente:
"E' ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi".