Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
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Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, Articolo 19

Articolo 19
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.