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Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, Articolo 15
Articolo 15
Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione
1. A fini statistici, di inventario e di monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e delle filiere del settore, nel rispetto degli impegni internazionali e degli standard definiti dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, la definizione di foresta è quella adottata dall'Istituto nazionale di statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.
2. In attuazione del principio di leale collaborazione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale, la gestione delle attività di settore e le sue filiere produttive, nonché delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale. Tale attività è svolta sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e con l'Istituto nazionale di statistica. Al fine di facilitare una migliore conoscenza e gestione del patrimonio forestale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'elaborazione di criteri per la realizzazione della cartografia forestale georiferita, da rendere disponibile sul sito istituzionale del Ministero, nel rispetto della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003. A tale attività si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone altresì un rapporto pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive coerentemente con gli standard di monitoraggio e valutazione definiti dal processo pan-europeo Forest Europe e con quelli forniti dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. Il rapporto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed è comunicato alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, anche avvalendosi dei propri enti strumentali ed in collaborazione con le Universita', gli enti di ricerca nazionali, europei e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in ambito forestale in conformità al Piano strategico per l'innovazione e la ricerca del settore agricolo, alimentare forestale e alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
5. Le regioni possono promuovere d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, forme di coordinamento interregionale per lo scambio ed il riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale e dell'aggiornamento tecnico degli operatori del settore forestale.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche d'intesa con le regioni, puo' promuovere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attività di informazione e divulgazione pubblica nonché di educazione e comunicazione sul significato e ruolo del bosco, della gestione forestale, delle filiere produttive e dei servizi generati dalle foreste e della loro razionale gestione, in favore della società.