Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
Menu

Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, Articolo 14

Articolo 14
Coordinamento

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali elabora specifiche linee di programmazione, di coordinamento e di indirizzo in materia di politica forestale nazionale, in attuazione della Strategia forestale nazionale ed in coerenza con la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale in materia di ambiente, paesaggio, clima, energia e sviluppo in coordinamento con i Ministeri competenti.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni, svolge funzioni di coordinamento e indirizzo nazionale in materia di programmazione, di pianificazione, di gestione e di valorizzazione del patrimonio forestale, oltre che di sviluppo delle filiere forestali, anche ai fini della promozione degli interessi nazionali del settore a livello internazionale ed europeo.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' istituire un tavolo di settore al fine di migliorare la governance dei processi decisionali per lo sviluppo delle filiere forestali. Le regioni e le province autonome, possono promuovere, coordinatamente con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'istituzione di specifici tavoli di settore o filiera al fine di garantire il coordinamento territoriale o settoriale per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale e per lo sviluppo delle diverse componenti delle filiere forestali. Il Ministero puo' parteciparvi con un proprio rappresentante incaricato.
4. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, ai partecipanti agli organismi di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.