Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri
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Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, Articolo 8

Articolo 8
Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.».
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato, le attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative:
a) alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse;
b) al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari;
c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della blockchain.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dalla Autorita' delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata
, ed è composto dai Ministri per la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle finanze, della giustizia,
delle imprese e del made in Italy
e della salute. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura, anche per il tramite della Segreteria tecnico-amministrativa di cui al comma 7, le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CITD garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.
6. Ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attività di attuazione dei singoli progetti, il CITD svolge compiti di:
a) esame delle linee strategiche, delle attività e dei progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche;
b) esame delle modalità esecutive più idonee a realizzare i progetti da avviare o già avviati;
c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso volto a verificare lo stato dell'attuazione delle attività, individuare eventuali disfunzioni o criticità e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative.
7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è costituita la Segreteria tecnico-amministrativa del CITD con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnico-amministrativa è composta da personale del contingente di cui al comma 9. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria tecnico-amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e di transizione digitale.
9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale opera un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze di polizia. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, sono individuati il contingente di cui al comma 9, la sua composizione ed i relativi compensi, nel limite massimo individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
11. Il contingente di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è incrementato di 15 unità nel limite massimo di spesa di euro 600.000 annui a decorrere dal 2021.
11-bis. Al fine di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale l'adeguato supporto delle professionalità necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nonché allo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di provvedere" e le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse;
b) alla rubrica, le parole: "per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19" sono soppresse.