Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri
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Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, Articolo 11

Articolo 11
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e 9, 6,
comma 5
, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi 9 e 11, pari
a 10.142.174 euro per l'anno 2021 e a 17.397.772
euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto
a 4.570.424 euro per l'anno 2021 e a 6.567.287
euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 3.620.475 euro per l'anno 2021 e a 4.833.390
euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, quanto a 249.000 euro per l'anno 2021 e 332.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 700.949 euro per l'anno 2021 e 1.401.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 5.571.750 euro per l'anno 2021 e 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad eccezione
di quelle di cui agli articoli 2, comma 8, 3, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 7 e 9, 6, comma 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16, e 8, commi 9 e 11
, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
derivanti dall'attuazione del presente decreto
.