Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri
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Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, Articolo 6

Articolo 6
Ministeri della cultura e del turismo

1. Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»;
b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura» e le parole «
, audiovisivo e turismo
» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;
c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV è aggiunto il seguente:

«CAPO XII-BIS
Ministero del turismo

Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del turismo, cui

sono attribuiti
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo,
eccettuati quelli attribuiti
, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
; esso cura altresì
i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4.».
3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo». Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».
4.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 APRILE 2021, N. 55
.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-quater», è autorizzata la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.