Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124
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Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, Articolo 5

Articolo 5
Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1. La ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli Enti finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli Enti di cui al comma 1 del presente articolo.