Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78
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Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, Articolo 8

Articolo 8
Funzioni di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria

1. Il Corpo della Guardia di finanza:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, svolge nel proprio ambito funzioni di polizia militare in via esclusiva;
b) fornisce, su richiesta, all'autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza ai fini della sicurezza economico-finanziaria;
c) esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni sancite nei codici penali militari.