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Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, Articolo 5
Articolo 5
Partecipazione ad operazioni internazionali in materia economica e finanziaria
1. Il Corpo della Guardia di finanza concorre, nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, con particolare riguardo alle attività volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operativita' dei corpi di polizia e delle strutture istituzionali locali deputate al contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria.