Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78
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Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, Articolo 6

Articolo 6
Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica

1. Il Corpo della Guardia di finanza esercita funzioni di polizia giudiziaria secondo le leggi e i regolamenti vigenti e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, a titolo di concorso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
Nell'espletamento di tale attività di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno.