Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ((, e altre disposizioni in materia sanitaria))
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Preambolo
1Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19
2Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
2-bis Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori.
3Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19
4Isolamento e autosorveglianza
5Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
6Graduale eliminazione del green pass base
7Graduale eliminazione del green pass rafforzato
7-bis Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19.
8Obblighi vaccinali
9Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
9-bis Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
10Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19
10-bis Medicina trasfusionale
11Sanzioni e controlli
12Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi nonché in materia di formazione specifica in medicina generale
13Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali
14Abrogazioni
14-bis Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico.
14-ter Clausola di salvaguardia
15Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, Articolo 4

Articolo 4
Isolamento e autosorveglianza

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente:
«Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione
, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata
.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui
all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5
, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.».