Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ((, e altre disposizioni in materia sanitaria))
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Preambolo
1Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19
2Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
2-bis Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori.
3Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19
4Isolamento e autosorveglianza
5Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
6Graduale eliminazione del green pass base
7Graduale eliminazione del green pass rafforzato
7-bis Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19.
8Obblighi vaccinali
9Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
9-bis Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
10Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19
10-bis Medicina trasfusionale
11Sanzioni e controlli
12Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi nonché in materia di formazione specifica in medicina generale
13Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali
14Abrogazioni
14-bis Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico.
14-ter Clausola di salvaguardia
15Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, Articolo 12

Articolo 12
Disposizioni in materia di proroga delle Unita' speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi ((nonché in materia di formazione specifica in medicina generale))

Disposizioni in materia di proroga delle Unita' speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi

nonché in materia di formazione specifica in medicina generale

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è abrogato.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), terzo periodo, e all'articolo 2-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse.

3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999".
3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"
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