Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ((, e altre disposizioni in materia sanitaria))
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Preambolo
1Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19
2Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
2-bis Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori.
3Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19
4Isolamento e autosorveglianza
5Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
6Graduale eliminazione del green pass base
7Graduale eliminazione del green pass rafforzato
7-bis Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19.
8Obblighi vaccinali
9Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
9-bis Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
10Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19
10-bis Medicina trasfusionale
11Sanzioni e controlli
12Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi nonché in materia di formazione specifica in medicina generale
13Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali
14Abrogazioni
14-bis Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico.
14-ter Clausola di salvaguardia
15Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, Articolo 3

Articolo 3
Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia ((di COVID-19))

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 10-bis (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia
di COVID-19
). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute,
nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità,
con propria ordinanza:
a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, puo' adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
b) sentiti i Ministri competenti per materia, puo' introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.».