Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
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Preambolo
1Livellamento remunerativo Italia-Europa
2Auto blu
3Aerei blu
4Benefits
5Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali
6Finanziamento dei partiti politici
7Election day
8ABROGATO
9Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato
10Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica
11Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
12Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
13Rimodulazione di fondi
14Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
15Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari
16Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
17Razionalizzazione della spesa sanitaria
18Interventi in materia previdenziale
19Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica
20Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità
21Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011
22Conto di disponibilità
23Norme in materia tributaria
24Norme in materia di gioco
25Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
26Contrattazione aziendale
27 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
28Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
29Liberalizzazione del collocamento , dei servizi e delle attività economiche
30Finanziamento della banda larga
31Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
32Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture
33Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare
33-bisStrumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici
33-ter Disposizioni sulla gestione dei fondi
34Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
35Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia
36Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A
37Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
38Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
39Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
40Disposizioni finanziarie
41Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, Articolo 34

Articolo 34
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:
«42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) - 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, puo' disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione puo' essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione puo' essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma
4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitu' e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, puo' procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitu' al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né da' comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.".