Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
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Preambolo
1Livellamento remunerativo Italia-Europa
2Auto blu
3Aerei blu
4Benefits
5Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali
6Finanziamento dei partiti politici
7Election day
8ABROGATO
9Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato
10Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica
11Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
12Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
13Rimodulazione di fondi
14Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
15Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari
16Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
17Razionalizzazione della spesa sanitaria
18Interventi in materia previdenziale
19Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica
20Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità
21Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011
22Conto di disponibilità
23Norme in materia tributaria
24Norme in materia di gioco
25Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
26Contrattazione aziendale
27 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
28Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
29Liberalizzazione del collocamento , dei servizi e delle attività economiche
30Finanziamento della banda larga
31Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
32Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture
33Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare
33-bisStrumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici
33-ter Disposizioni sulla gestione dei fondi
34Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
35Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia
36Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A
37Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
38Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
39Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
40Disposizioni finanziarie
41Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, Articolo 22

Articolo 22
Conto di disponibilità

1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
1.
"Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai fini
dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalità previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa , viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.
3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attività di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al
periodo precedente
e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
4. Al fine di migliorare la prevedibilità degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con procedure diverse da quella prevista dall' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonché per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.
5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 è posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sull'importo versato.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.".
2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalità e tempi di riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi. In particolare, le convenzioni regolanti le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, potranno prevedere, oltre all'applicazione dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalità in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti disposizioni.
3. A decorrere dal 1° agosto 2011, è avviata una sperimentazione della durata di diciotto mesi, finalizzata all'adozione degli strumenti idonei per l'ottimizzazione dell'attività di previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquidità, nonché per monitorare l'efficacia degli stessi.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5 dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione.
Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega unica di cui all' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i quali il versamento degli interessi previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.