Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
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Preambolo
1Livellamento remunerativo Italia-Europa
2Auto blu
3Aerei blu
4Benefits
5Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali
6Finanziamento dei partiti politici
7Election day
8ABROGATO
9Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato
10Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica
11Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
12Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
13Rimodulazione di fondi
14Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
15Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari
16Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
17Razionalizzazione della spesa sanitaria
18Interventi in materia previdenziale
19Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica
20Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità
21Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011
22Conto di disponibilità
23Norme in materia tributaria
24Norme in materia di gioco
25Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
26Contrattazione aziendale
27 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
28Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
29Liberalizzazione del collocamento , dei servizi e delle attività economiche
30Finanziamento della banda larga
31Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
32Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture
33Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare
33-bisStrumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici
33-ter Disposizioni sulla gestione dei fondi
34Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
35Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia
36Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A
37Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
38Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
39Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
40Disposizioni finanziarie
41Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, Articolo 30

Articolo 30
Finanziamento della banda larga

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini "ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s" (e almeno per il 50% " al di sopra di 100 Mb/s"), il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico - privato, sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico generale in conformità all'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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2. Il progetto strategico è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni è competente alla definizione del sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti.
3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i profili di competenza l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, vengono adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti.
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4. Alla realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1 possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto strategico di cui al comma 1 sara' prioritariamente finanziato nell'ambito delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.