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Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Articolo 41
Articolo 41
Riposi per parti plurimi (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.