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Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Articolo 36
Articolo 36
Adozioni e affidamenti
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale puo' essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. (33) (35)
3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto,
entro i dodici anni
dall'ingresso del minore in famiglia. (33) (35)