Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato
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Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, Articolo 87

Articolo 87
Il presente decreto andra' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, fatta eccezione per gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 i quali avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio