Home
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato
Menu
Preambolo
1
2
3
4
5
5-bis
ABROGATO
6
7
8
ABROGATO
9
10
11
ABROGATO
12
12-bis
ABROGATO
13
14
15
16
16-bis
16-ter
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ABROGATO
31
ABROGATO
32
ABROGATO
33
ABROGATO
34
ABROGATO
35
ABROGATO
35-bis
ABROGATO
36
ABROGATO
37
ABROGATO
37-bis
ABROGATO
38
ABROGATO
38-bis
ABROGATO
39
ABROGATO
40
ABROGATO
40-bis
ABROGATO
41
ABROGATO
42
ABROGATO
43
ABROGATO
44
Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e periferici.
45
Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi.
46
47
48
49
ABROGATO
50
Impegno della spesa
51
52
ABROGATO
53
ABROGATO
54
Disposizioni di pagamento
55
Modalità di estinzione delle disposizioni di spesa.
56
57
58
59
59-bis
60
61
61-bis
ABROGATO
62
63
64
ABROGATO
65
66
Non trasferibilità degli assegni a copertura garantita.
67
Esigibilità degli assegni a copertura garantita.
67-bis
ABROGATO
68
Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita.
68-bis
69
70
71
72
73
74
75
76
77
ABROGATO
78
ABROGATO
79
ABROGATO
80
ABROGATO
81
82
83
84
85
86
87
Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, fatta eccezione per gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 i quali avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio
88
89
90
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23-11-1923
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, Articolo 45
Articolo 45
Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi