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Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Articolo 1
Articolo 1
101. Per l'adempimento degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale, alla RAI - Radiotelevisione Italiana Spa è riconosciuto un contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
102. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione. (27) (100)
103. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
« 9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida ».
« 9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida ».
104. Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico dal Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo.
105. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 95 del presente articolo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.
106. Per le finalità di cui ai commi da 162 a 170 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio.
107. Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
108. Il comune beneficiario del contributo puo' finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
109. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019. (5)
110. I contributi di cui al comma 107 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
111. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 109, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019. (5)
112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 ».
113. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 107 a 112.
114. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
115. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente le risorse per il finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, relative al settore di spesa delle « infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione », ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
116. Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico puo' autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 del presente articolo, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l'apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 117, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio dei diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.
117. Per le finalità e alle condizioni previste dal comma 116, è attribuito all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, da esercitare nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 116, ove ritenuti congrui.
118. Nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 116 già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altra società veicolo eventualmente costituita a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.
119. In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR puo' essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma 116 e alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.
120. Per le finalità di cui ai commi da 116 a 119, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 899, le parole: « per almeno il 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche »;
b) al comma 900, le parole: « il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi » sono sostituite dalle seguenti: « la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo ».
121. Le risorse per complessivi 200 milioni di euro di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2018, ad Invitalia, a valere sulle risorse del « Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 », per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato « Italia Venture III », già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 116 in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di concerto con il Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la coesione, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'informativa al CIPE.
122. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
123. Il fondo di cui al comma 122 è destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 556, 826, 843 e 890, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali.
124. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.
125. A fronte degli effetti derivati sul territorio della regione Liguria a causa degli eccezionali eventi meteorologici marini verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, è assegnata per l'anno 2019 al Presidente della regione Liguria in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 la somma di 8.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici.
126. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma 122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale di cui al comma 875, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
127. Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, all'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « e infrastrutture di aree industriali dismesse » sono sostituite dalle seguenti: « infrastrutture e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico ».
128. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione e ammodernamento della linea ferroviaria Biella-Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019.
129. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 4.725.000 euro quale contributo straordinario per i lavori di recupero, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio demaniale Palazzo Firenze, sede della « Società Dante Alighieri ».
130. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».
131. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
132. All'onere derivante dal comma 131, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
133. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l'aeroporto di Crotone è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.
134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al primo periodo sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
135. I contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:
a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.
c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.
c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale. (115)
135.1. A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.
c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.
c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale. (115)
135.1. A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.
135-bis. Le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nel sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019".
136. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o le forniture entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.
Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento.
I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalità previste dal comma 135. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori o le forniture entro il 30 aprile dell'anno successivo e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota relativa alla prima annualità; la regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario.
137. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche o forniture oggetto dei medesimi contributi.
138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.
139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicare entro il 20 luglio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 agosto 2021.
Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.
Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.
139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.
139-quater.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19
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140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo
Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è fissato al 10 marzo 2022. La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:
secondo le modalità dettagliate nell'apposito decreto del Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2028
.Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è fissato al 10 marzo 2022. La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
c) il contributo puo' essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.
c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del
c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del
triennio
precedente.(62)
141. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:
a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 31 marzo 2022.
Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2028
. (52) (62)
142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.
143. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad
aggiudicare
i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro
l'aggiudicazione
dei lavori deve avvenire entro sei mesi;b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro
l'aggiudicazione
dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro
l'aggiudicazione
dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro
l'aggiudicazione
dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di cui al primo periodo è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.
I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi e, per il contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter. I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.
(91)
144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento
a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli
stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.
. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministro dell'interno. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146, sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19
. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19
.
146. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto di cui al comma 141. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, così come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
147. Il Ministero dell'interno
...
effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi 139 e 139-bis.
148.
Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno.
Agli oneri derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le attività di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalità di rimborso delle relative spese sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza. Agli oneri derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017.
148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque mesi. Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021 e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023.
149. Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12. E' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo.
Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12. E' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo.
150. Gli incrementi di cui al comma 149 sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
151. All'onere di cui al comma 149, pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'Interno del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » e del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » nell'ambito della missione « Soccorso civile ». E' conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di spesa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017;
c) quanto a 13 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante riduzione del fondo di cui al comma 748 del presente articolo.
152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma 'Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica' nell'ambito della missione 'Ordine pubblico e sicurezza', iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
153. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarità tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorita' di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 »;
b) al comma 517:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica,ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche »;
2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari »;
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica,ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche »;
2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari »;
c) dopo il comma 523 è inserito il seguente:
« 523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516 »;
« 523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516 »;
d) al comma 525:
1) al primo periodo, le parole: « i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e » sono sostituite dalle seguenti: « i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato, »;
2) al secondo periodo, dopo le parole: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, » sono inserite le seguenti: « e comunque non oltre il termine di centoventi giorni, » e le parole: « nomina un commissario ad acta » sono sostituite dalle seguenti: « nomina Commissario straordinario di governo il Segretario generale dell'Autorita' di distretto di riferimento »;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il Segretario generale dell'Autorita' di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare »;
4) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »;
5) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario ».
1) al primo periodo, le parole: « i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e » sono sostituite dalle seguenti: « i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato, »;
2) al secondo periodo, dopo le parole: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, » sono inserite le seguenti: « e comunque non oltre il termine di centoventi giorni, » e le parole: « nomina un commissario ad acta » sono sostituite dalle seguenti: « nomina Commissario straordinario di governo il Segretario generale dell'Autorita' di distretto di riferimento »;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il Segretario generale dell'Autorita' di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare »;
4) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »;
5) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario ».
154. Per la medesima finalità di cui al comma 153, all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;
b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
« 11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio della società di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n.
« 11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio della società di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n.