Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione
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Legge 24 dicembre 2012, n. 243, Articolo 20

Articolo 20
Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche

1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del controllo di cui al comma 1.