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Legge 24 dicembre 2012, n. 243, Articolo 11
Articolo 11
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge
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2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164
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COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164
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