Preambolo |
1 | Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri |
2 | Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica |
3 | Autorità delegata |
4 | Dipartimento delle informazioni per la sicurezza |
5 | Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica |
6 | Agenzia informazioni e sicurezza esterna |
7 | Agenzia informazioni e sicurezza interna |
8 | Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI |
9 | Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza |
10 | Ufficio centrale degli archivi |
11 | Formazione e addestramento |
12 | Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia |
13 | Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita |
14 | Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale |
15 | Introduzione dell'articolo 256-bis del codice di procedura penale |
16 | Introduzione dell'articolo 256-ter del codice di procedura penale |
17 | Ambito di applicazione delle garanzie funzionali |
18 | Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato |
19 | Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria |
20 | Sanzioni penali |
21 | Contingente speciale del personale |
22 | Tutela giurisdizionale |
23 | Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza |
24 | Identità di copertura |
25 | Attività simulate |
26 | Trattamento delle notizie personali |
27 | Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari |
28 | Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di procedura penale |
29 | Norme di contabilità e disposizioni finanziarie |
30 | Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica |
30-bis | 1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei Gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto membri, tenendo conto della consistenza dei Gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori. 2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età. 3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo |
31 | Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica |
32 | Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica |
33 | Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica |
34 | Accertamento di condotte illegittime o irregolari |
35 | Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica |
36 | Obbligo del segreto |
37 | Organizzazione interna |
38 | Relazione al Parlamento |
39 | Segreto di Stato |
40 | Tutela del segreto di Stato |
41 | Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato |
42 | Classifiche di segretezza |
43 | Procedura per l'adozione dei regolamenti |
44 | Abrogazioni |
45 | Disposizioni transitorie |
46 | Entrata in vigore |