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Legge 3 agosto 2007, n. 124
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto
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Preambolo
1
Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri
2
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
3
Autorità delegata
4
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
5
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica
6
Agenzia informazioni e sicurezza esterna
7
Agenzia informazioni e sicurezza interna
8
Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI
9
Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza
10
Ufficio centrale degli archivi
11
Formazione e addestramento
12
Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia
13
Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita
14
Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale
15
Introduzione dell'articolo 256-bis del codice di procedura penale
16
Introduzione dell'articolo 256-ter del codice di procedura penale
17
Ambito di applicazione delle garanzie funzionali
18
Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato
19
Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria
20
Sanzioni penali
21
Contingente speciale del personale
22
Tutela giurisdizionale
23
Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
24
Identità di copertura
25
Attività simulate
26
Trattamento delle notizie personali
27
Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari
28
Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di procedura penale
29
Norme di contabilità e disposizioni finanziarie
30
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
30-bis
1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei Gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto membri, tenendo conto della consistenza dei Gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori. 2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età. 3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo
31
Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
32
Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
33
Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
34
Accertamento di condotte illegittime o irregolari
35
Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
36
Obbligo del segreto
37
Organizzazione interna
38
Relazione al Parlamento
39
Segreto di Stato
40
Tutela del segreto di Stato
41
Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato
42
Classifiche di segretezza
43
Procedura per l'adozione dei regolamenti
44
Abrogazioni
45
Disposizioni transitorie
46
Entrata in vigore
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13-08-2007
Legge 3 agosto 2007, n. 124, Articolo 11
Articolo 11
Formazione e addestramento