Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto
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Preambolo
1Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri
2Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
3Autorità delegata
4Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
5Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica
6Agenzia informazioni e sicurezza esterna
7Agenzia informazioni e sicurezza interna
8Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI
9Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza
10Ufficio centrale degli archivi
11Formazione e addestramento
12Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia
13Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita
14Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale
15Introduzione dell'articolo 256-bis del codice di procedura penale
16Introduzione dell'articolo 256-ter del codice di procedura penale
17Ambito di applicazione delle garanzie funzionali
18Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato
19Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria
20Sanzioni penali
21Contingente speciale del personale
22Tutela giurisdizionale
23Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
24Identità di copertura
25Attività simulate
26Trattamento delle notizie personali
27Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari
28Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di procedura penale
29Norme di contabilità e disposizioni finanziarie
30Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
30-bis1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei Gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto membri, tenendo conto della consistenza dei Gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori. 2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età. 3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo
31Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
32Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
33Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
34 Accertamento di condotte illegittime o irregolari
35Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
36Obbligo del segreto
37Organizzazione interna
38Relazione al Parlamento
39Segreto di Stato
40Tutela del segreto di Stato
41Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato
42Classifiche di segretezza
43Procedura per l'adozione dei regolamenti
44Abrogazioni
45Disposizioni transitorie
46Entrata in vigore

Legge 3 agosto 2007, n. 124, Articolo 11

Articolo 11
Formazione e addestramento