Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
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Legge 19 febbraio 2004, n. 40, Articolo 8

Articolo 8
Stato giuridico del nato

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli
nati nel matrimonio
o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.