Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
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Legge 19 febbraio 2004, n. 40, Articolo 4

Articolo 4
Accesso alle tecniche

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
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2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita' tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita';
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. (4)