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Legge 9 gennaio 2004, n. 4, Articolo 5
Articolo 5
Accessibilita' degli strumenti didattici e formativi
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili
anche
agli alunni con disabilità
e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.