((Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici))
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Legge 9 gennaio 2004, n. 4, Articolo 3-quinquies

Articolo 3-quinquies
Procedura di attuazione

1. La dichiarazione di accessibilità è verificata dall'Agenzia per l'Italia digitale con riferimento alla conformità al modello di cui all'articolo 3-quater, comma 3, e ai casi di inaccessibilità.
2. In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità ovvero in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e a-bis), il difensore civico digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, decide in merito alla corretta attuazione della presente legge e dispone eventuali misure correttive.
3. Il difensore civico digitale decide, altresì, nei casi di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera c), su segnalazione dell'utente, disponendo eventuali misure correttive e informando l'Agenzia per l'Italia digitale.