Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
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Preambolo
1Fauna selvatica
2Oggetto della tutela
3Divieto di uccellagione
4Cattura temporanea e inanellamento
5Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi
6Tassidermia
7Istituto nazionale per la fauna selvatica
8Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale
9Funzioni amministrative
10Piani faunistico-venatori
11Zona faunistica delle Alpi
12Esercizio dell'attività venatoria
13Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
14Gestione programmata della caccia
15Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia
16Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie
17Allevamenti
18Specie cacciabili e periodi di attività venatoria
19 Controllo della fauna selvatica
19-bisEsercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE
19-ter Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica
20Introduzione di fauna selvatica dall'estero
21Divieti
22Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio
23Tasse di concessione regionale
24Fondo presso il Ministero del tesoro
25
26Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria
27Vigilanza venatoria
28Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria
29Agenti dipendenti degli enti locali
30Sanzioni penali
31Sanzioni amministrative
32Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio
33Rapporti sull'attività di vigilanza
34Associazioni venatorie
35Relazione sullo stato di attuazione della legge
36Disposizioni transitorie
37Disposizioni finali

Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Articolo 33

Articolo 33
Rapporti sull'attività di vigilanza