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Legge 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
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Preambolo
1
Fauna selvatica
2
Oggetto della tutela
3
Divieto di uccellagione
4
Cattura temporanea e inanellamento
5
Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi
6
Tassidermia
7
Istituto nazionale per la fauna selvatica
8
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale
9
Funzioni amministrative
10
Piani faunistico-venatori
11
Zona faunistica delle Alpi
12
Esercizio dell'attività venatoria
13
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
14
Gestione programmata della caccia
15
Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia
16
Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie
17
Allevamenti
18
Specie cacciabili e periodi di attività venatoria
19
Controllo della fauna selvatica
19-bis
Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE
19-ter
Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica
20
Introduzione di fauna selvatica dall'estero
21
Divieti
22
Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio
23
Tasse di concessione regionale
24
Fondo presso il Ministero del tesoro
25
26
Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria
27
Vigilanza venatoria
28
Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria
29
Agenti dipendenti degli enti locali
30
Sanzioni penali
31
Sanzioni amministrative
32
Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio
33
Rapporti sull'attività di vigilanza
34
Associazioni venatorie
35
Relazione sullo stato di attuazione della legge
36
Disposizioni transitorie
37
Disposizioni finali
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 41
Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Articolo 20
Articolo 20
Introduzione di fauna selvatica dall'estero