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Legge 29 dicembre 1990, n. 405, Articolo 9
Articolo 9
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonché ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui