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Legge 29 dicembre 1990, n. 405, Articolo 13
Articolo 13
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a versare all'INPS mediante giroconto, la somma di lire 2.600 miliardi indicata al comma 1 a valere sulle disponibilità maturate al 31 dicembre 1990 sul conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato "Conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti". Con effetto dal 1° gennaio 1991, sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e le disponibilità residue esistenti sul predetto conto sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Con la stessa decorrenza il contributo addizionale di cui all'articolo 17, della medesima legge n. 160 del 1975, continua ad essere corrisposto ed il relativo gettito affluisce alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88